COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/CDT del 23/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA ASD MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL C.U. 91/LND DEL 13-11-2013 IN MERITO ALLA GARA MONTEROTONDO CALCIO – REAL MONTEROSI DEL 10-11-2013 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/CDT del 23/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA ASD MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL C.U. 91/LND DEL 13-11-2013 IN MERITO ALLA GARA MONTEROTONDO CALCIO – REAL MONTEROSI DEL 10-11-2013 CAMPIONATO DI ECCELLENZA Il competente Giudice Sportivo, con la delibera impugnata, irrogava alla società Monterotondo Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 250,00 per prima rinuncia, oltre all’inibizione sino al 29-11- 2013 del dirigente Filippo De Rossi. Rilevava il Giudice che al 28’ del I tempo la gara era stata sospesa a seguito della rinuncia al prosieguo da parte del Monterotondo Calcio. Il direttore di gara nel suo rapporto evidenziava come al 28mo del primo tempo a seguito di uno scontro di gioco con il proprio portiere, il calciatore n. 3 del Monterotondo, Benda Alessio, era rimasto esanime al suolo e si era reso necessario l’intervento immediato dei sanitari che avevano provveduto a mettere in atto le manovre di rianimazione necessarie. Il calciatore dopo circa due minuti aveva ripreso conoscenza ma non riusciva a rialzarsi e dopo dieci minuti era arrivata l’ambulanza che l’aveva trasportato in ospedale. Mentre si accingeva a riprendere il gioco, la società Monterotondo aveva richiesto la sostituzione del calciatore Benda, ma in quel frangente, mentre l’Arbitro si accingeva ad autorizzare la sostituzione, il capitano della società Monterotondo Calcio, Matteo Federici, gli aveva comunicato l’intenzione della squadra di non riprendere il gioco in quanto i compagni di squadra erano rimasti fortemente turbati dalle condizioni del Benda e volevano immediatamente recarsi in Ospedale per sincerarsi delle condizioni dello stesso. L’Arbitro a quel punto invitava il capitano ed il dirigente del Monterotondo Calcio a sottoscrivere la dichiarazione di rinuncia al prosieguo ed ottenutala non poteva far altro che dichiarare la sospensione dell’incontro. Avverso la delibera del Giudice Sportivo che ha considerato la società rinunciataria a tutti gli effetti ed ha applicato le conseguenti sanzioni, reclama il Monterotondo Calcio criticandola principalmente, con argomentazioni ampie e corposi richiami a precedenti della giurisprudenza federale, per la carenza motivazionale in ordine alla sussistenza della causa di forza maggiore che avrebbe giustificato la sospensione della gara. In via di fatto la reclamante ha prodotto anche la dichiarazione del sanitario che è intervenuto nell’immediatezza che descrive doviziosamente le manovre rianimatorie messe in atto. A sostegno, in particolare, ha prodotto sentenze adottate anche dalla Corte di Giustizia Federale in casi analoghi in cui si sono verificati gravissimi episodi di lesioni o di morte di spettatori od atleti con le conseguenti decisioni di far ripetere la gara ovvero di riprenderla dal punto in cui era stata sospesa con il risultato e le decisioni disciplinari in essere al momento della sospensione. Resiste con controdeduzioni inviate nei termini la società Real Monterosi che rileva come le condizioni del calciatore non fossero tali, al momento del suo trasporto in ospedale, da far temere conseguenze gravissime, tanto che era stato ricoverato in codice giallo e non rosso, e quindi non sussistevano le condizioni eccezionali che giustificano la decisione di una squadra di abbandonare la competizione. Chiedeva quindi il rigetto del reclamo od, in via subordinata, di riprendere la gara dal 28’ del primo tempo con il risultato di 0-1 ed il vantaggio numerico conseguente all’espulsione del portiere avversario avvenuta al 14’ del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Nella audizioni dei rappresentanti delle società che avevano richiesto di essere sentite personalmente, le parti hanno ulteriormente sostenuto le rispettive argomentazioni. Rileva la Commissione che la questione va risolta con l’analisi dei fatti non essendo indubbio il potere del Giudice, in costanza di condizioni eccezionali, di ordinare l’effettuazione della gara ovvero disporne la ripetizione ovvero ancora ordinare l’effettuazione della parte non disputata della partita salvando gli effetti di quella regolarmente disputata. Ebbene la ricostruzione dei fatti non può che essere quella che emerge dal referto arbitrale, via maestra imposta dal sistema delle norme federali, che, nella fattispecie, è talmente dettagliato e preciso da non aver nemmeno richiesto l’audizione, a precisazione, del direttore di gara. L’Arbitro ha descritto le gravissime condizioni del calciatore al momento dell’impatto fortuito con il compagno di squadra, ma ha anche precisato che il calciatore dopo due minuti aveva ripreso conoscenza e dopo dieci minuti era arrivata l’ambulanza che lo aveva trasportato in ospedale. Le condizioni, pur gravi, non erano quindi più preoccupanti al punto da far temere lesioni gravissime o peggio e quindi, obiettivamente, pur con il comprensibile momentaneo turbamento che deve aver colpito i compagni di squadra, non sussistevano quelle condizioni eccezionali che avrebbero giustificato l’abbandono dal campo. Sintomo che la situazione non era tale da giustificare una decisione così drastica è proprio la richiesta di sostituzione operata dal dirigente del Monterotondo Calcio ed, a proposito, non è sostenibile la tesi difensiva della reclamante che l’ha giustificata con la lontananza del dirigente dal luogo dell’incidente sul terreno di gioco essendo inverosimile che un dirigente, durante le fasi dei soccorsi rianimatori e poi nei dieci minuti di permanenza del calciatore sul terreno prima di essere trasportato in Ospedale, non si sia avvicinato al luogo per sincerarsi delle condizioni del suo calciatore. La domanda principale di ripetizione della gara o di effettuazione della parte residua della stessa va quindi respinta. Va invece accolta la domanda di annullamento delle sanzioni accessorie, penalizzazione di un punto in classifica ed ammenda alla società, in quanto la squadra del Monterotondo Calcio non può dirsi rinunciataria a tutti gli effetti. Come già statuito dalla Commissione in analogo frangente (cfr. la delibera relativa alla gara CORVARO 2012 – S. ANATOLIA del 4-11-2012 Campionato di 3^ categoria provincia di Rieti adottata dalla Commissione e pubblicata sul comunicato ufficiale n. 123 del 4-1-2013) quando le condizioni generali presenti sul campo ingenerino, comunque, uno stato di preoccupazione nei calciatori e non vi siano, per il risultato della gara e il tempo ancora da giocare, sospetti che i calciatori abbiano voluto volontariamente sottrarsi all’impegno per ragioni antisportive, non debbono applicarsi le sanzioni accessorie che derivano esclusivamente da comportamenti volontari e dolosi carenti di alcuna giustificazione. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo annullando la sanzione dell’ammenda di € 250,00 e la penalizzazione di un punto in classifica a carico della società Monterotondo Calcio; fermo il resto della decisione impugnata. La tassa reclamo va restituita
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