COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE CAPEZZUOLI MATTIA (TESS. RES BLU 92) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 10 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL 19.12.2013 (Gara: PRIMAVALLE – RES BLU 92 del 14.12.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE CAPEZZUOLI MATTIA (TESS. RES BLU 92) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 10 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL 19.12.2013 (Gara: PRIMAVALLE – RES BLU 92 del 14.12.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la squalifica per 10 gare a carico del calciatore CAPEZZUOLI MATTIA. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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