COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA FOLGORE AMASENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DEL CALCIATORE ZERA PIERO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 17 DEL 28.11.2013 (Gara: ATLETICO MONTECIFALCO – NUOVA FOLGORE AMASENO del 23.11.2013 –

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA FOLGORE AMASENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DEL CALCIATORE ZERA PIERO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 17 DEL 28.11.2013 (Gara: ATLETICO MONTECIFALCO – NUOVA FOLGORE AMASENO del 23.11.2013 – Campionato Jun. Prov. Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società FOLGORE AMASENO, nel reclamo, deduce che il calciatore ZERA PIERO , a seguito dell’espulsione per fallo da ultimo uomo, avrebbe calciato il pallone in gesto di stizza, colpendo involontariamente l’arbitro ad una gamba. La lettura degli atti ufficiali offre una descrizione ben diversa: lo ZERA, dopo una decisione tecnica arbitrale, calciava il pallone contro il direttore di gara, attingendolo ad uno stinco e gli rivolgeva frasi offensive ed irriguardose. Stante la valenza di prova primaria del referto arbitrale (art. 35 del C.G.S.), quanto sostenuto dalla ricorrente non può essere preso in considerazione. Per cui, tenuto anche conto della congruità della sanzione, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la squalifica fino al 30.4.2014 a carico del calciatore ZERA PIERO, così come anticipato sul C.U. n. 120 del 20.12.2013. La tassa reclamo va incamerata.
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