COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 101 LND DEL 28.11.2013 (Gara: MONTELLO – ATLETICO TORBELLAMONACA del 24.11.2013 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TORBELLAMONACA AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 101 LND DEL
28.11.2013
(Gara: MONTELLO – ATLETICO TORBELLAMONACA del 24.11.2013 – Campionato I
Categoria)
La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali ed ascoltata,
come da richiesta, la società interessata, osserva quanto segue.
La società Atletico Torbellamonaca, oltre a riportarsi integralmente a quanto dedotto a sua difesa
nel reclamo, in sede di audizione, ribadisce che l’ammenda comminata dal Giudice Sportivo è
sproporzionata rispetto alle effettive responsabilità della reclamante, così come tra l’altro si
desume da quanto riportato dal direttore di gara nel referto.
Il Presidente dell’Atletico Torbellamonaca, in sede di audizione, confermava che l’arbitro, a fine
gara, avrebbe effettivamente ricevuto uno schiaffo in prossimità del proprio spogliatoio ma che
l’autore del gesto era uno sconosciuto entrato all’interno dell’impianto sportivo scavalcando un
cancello.
Dalla lettura dei fatti descritti dall’arbitro nel suo referto ed in parte confermati in sede di audizione,
emerge un’evidente responsabilità della reclamante, società ospitante, che non ha posto in essere
i necessari accorgimenti volti a tutelare il direttore di gara all’interno dell’impianto sportivo.
Tenuto altresì conto che non è stato possibile identificare l’autore del gesto che, sembra potersi
escludere trattasi di un tesserato dell’Atletico Torbellamonaca, la scrivente commissione ritiene di
poter ridurre l’ ammenda comminata alla società reclamante.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo l’ammenda a € 300 a carico della Società ATLETICO
TORBELLAMONACA, così come anticipato sul C.U. n. 120 del 20.12.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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