COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 27.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CORRASI JUNIOR (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 19.12.2013. Gara Arborea / Corrasi Junior del 14.12.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 27.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CORRASI JUNIOR (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 19.12.2013. Gara Arborea / Corrasi Junior del 14.12.2013. Con reclamo tempestivamente proposto la società Corrasi Junior Oliena ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo col quale il giocatore Palimodde Antonio è stato squalificato per tre gare perché, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara. La ricorrente, nei motivi di gravame, contesta che il giocatore abbia proferito alcuna espressione ingiuriosa contro l’arbitro, e comunque contesta che la sanzione comminata al giocatore appare eccessiva rispetto al comportamento attribuitogli. La Commissione, lette le carte del procedimento, delibera quanto segue. Dalla disamina degli atti non emergono elementi idonei a contrastare quanto descritto dal direttore di gara nel referto, che come noto rappresenta fonte di prova privilegiata. Peraltro, come sottolinea anche la reclamante, la norma di cui all’art.19, comma 4°, lett.a) stabilisce che in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del direttore di gara, la sanzione minima è la squalifica per due giornate. La condotta tenuta dal giocatore, come risultante dal referto del direttore di gara, non costituisce un insulto di tale gravità da determinare una sanzione superiore al minimo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. Per tali ragioni la Commissione Disciplinare, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA di ridurre la squalifica da tre a due giornate di gara. Dispone il non incameramento della tassa.
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