COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SERRAMANNA (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°28 del 19.12.2013. Gara Samassi / Serramanna del 15.12.2013.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. SERRAMANNA (Campionato di Eccellenza)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°28 del 19.12.2013.
Gara Samassi / Serramanna del 15.12.2013.
La Società Serramanna Calcio ha preannunciato con nota del 20.12.2013, a firma del Presidente Enrico Maccioni, reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n° 28 del 19.12.2013 realtive alla gara Samassi / Serramanna del 15.12.2013. Il dirigente però risultava inibito a svolgere ogni attività a far data dal C.U. n° 28 del 19.12.2013, e fino all’8.01.2014, cosicchè non è legittimato né a preannunciare, né a proporre il reclamo. Inoltre, il reclamo stesso non è pervenuto entro i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la Commissione Disciplinare ne delibera il rigetto e dispone l’addebito della tassa.
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