COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare ASD MONSERRATO CA(Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 12.12.2013. Gara Monserrato / Escalaplano dell’8.12.2013.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
ASD MONSERRATO CA(Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 12.12.2013.
Gara Monserrato / Escalaplano dell’8.12.2013.
Con reclamo tempestivamente depositato la Società Monserrato ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale l’allenatore Farci Riccardo è stato squalificato fino al 31.12.2014 perché al termine della gara rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del direttore di gara e nel contempo lo colpiva ripetutamente nella parte posteriore del braccio provocandogli forte dolore; nonché avverso la multa di Euro 250,00 perché il direttore di gara è stato circondato dai giocatori, ingiuriato ed all’uscita dal terreno di gioco è stato attinto da una pietra lanciata dal pubblico, che nel contempo lo minacciava e lo ingiuriava; e che gli provocava forte dolore.
La ricorrente, nei motivi del gravame, nega recisamente qualunque episodio di violenza sia da parte del pubblico che da parte dell’allenatore squalificato.
La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, delibera quanto segue.
Al fine di fare chiarezza quest’organo disciplinare ha convocato sia il direttore di gara, che però non compariva adducendo generici impegni lavorativi, ed il Presidente della società che in sostanza confermava i motivi già ennunciati nell’impugnazione.
Dalla disamina degli atti non vi sono elementi che possano consentire di screditare in toto gli episodi di violenza descritti dall’arbitro nel proprio referto che, come noto, costituisce prova privilegiata.
Tuttavia l’assenza di lesioni cagionate al direttore di gara a seguito dei suindicati episodi di violenza, né di altre conseguenze lesive oltre il momentaneo dolore riportato nel referto, costituiscono gli elementi per applicare in maniera più equa e proporzionata la sanzione prevista dal disposto normativo du cui all’art.19, comma 4°, lett.d) del Codice di Giustizia Sportiva.
Tenuto conto di ciò è maggiormente adeguata alla fattispecie de quo una squalifica fino al 28.02.2014.
Alla stessa stregua, per quanto concerne la multa inflitta a seguito del comportamento dei giocatori e del pubblico, proprio in considerazione della mancanza di conseguenze fisiche e del lieve dolore riportato dal direttore di gara a seguito del lancio della pietra (e non forte come erroneamente riportato dal Giudice Sportivo di primo grado), è più proporzionata una sanzione pecuniaria pari a Euro 100,00.
Per tutte queste ragioni la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica dell’allenatore Farci Riccardo al 28.02.2014 e l’ammenda ad Euro 100,00.
Dispone la restituzione della tassa.
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