COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare ASD COFFARO F.C.2012 (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 05.12.2013. Gara San Marco / Coffaro F.C. 2012 del 05.12.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare ASD COFFARO F.C.2012 (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 05.12.2013. Gara San Marco / Coffaro F.C. 2012 del 05.12.2013. La Società Coffaro F.C. 2012 ha proposto rituale ricorso avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha rigettato il reclamo della stessa rivolto ad ottenere in via principale la punizione sportiva, a carico della società San Marco, della perdita della gara di cui in epigrafe, e in via subordinata la ripetizione della stessa per errore tecnico dell’arbitro. Il reclamo al Giudice Sportivo della Società Coffaro 2012 era motivato sul fatto che il signor Cicalò Riccardo, inserito in distinta col numero di maglia n° 4, ha svolto nella prima frazione di gioco la funzione di assistente di parte ed è successivamente subentrato ad un compagno della squadra San Marco; secondo la reclamante tale fatto integrerebbe gli estremi della violazione di cui all’articolo 17 comma 5 lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla regola 6 comma 4 del Regolamento del Giuoco del calcio, secondo cui chi inizia la gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore; pertanto, ritenuto che il Cicalò non “avesse titolo” a partecipare alla partita in qualità di giocatore, da ciò deriverebbe come conseguenza la punizione della perdita della gara a carico della Società di appartenenza dello stesso. Il Giudice Sportivo ha ritenuto che il giocatore in questione pur astrattamente idoneo a svolgere le funzioni di assistente di parte, aveva una incapacità relativa a esercitarle concretamente in quanto in distinta era stato indicato come calciatore; ed ha deciso di irrogare alla Società San Marco l’ammenda di Euro 50,00 in applicazione dell’articolo 17 comma 6° lett.b) del C.G.S., per infrazione alle norme sull’impiego degli assistenti di parte, e di ammonire con diffida il calciatore Cicalò. Il Giudice sportivo ha invece rigettato il reclamo, confermando il risultato conseguito sul campo, ritenendo inapplicabile la sanzione di cui all’art.17 comma 5 del C.G.S., che punisce la società che utilizzi quali assistenti soggetti squalificati, inibiti o che non abbiano titolo, intendendo come tali solo coloro che siano totalmente privi dei requisiti per svolgere la funzione in quanto non in regola con il tesseramento e non soggetti aventi, come nel caso in questione, una mera incapacità relativa. Nel ricorso avanzato a questa Commissione Disciplinare, la Società Coffaro 2012 insiste perché, in via principale, sia inflitta alla società San Marco la perdita della gara e, in subordine, sia ordinata la ripetizione della stessa, e chiede inoltre la revoca dell’addebito della tassa relativa al reclamo di primo grado, rilevando che il Giudice Sportivo, pur non accogliendo la richiesta formulata, ha comunque riconosciuto l’esistenza di una infrazione a carico della società San Marco. Il Presidente della società ricorrente ha insistito nelle sue richieste anche nell’audizione nanti questa Commissione. La Commissione, letti gli atti del procedimento, ritiene esatta in fatto e in diritto, la decisione del Giudice Sportivo, considerato che i soggetti che non “hanno titolo” a partecipare alla gara come calciatori e come assistenti sono quelli che sono permanentemente privi dei requisiti per svolgere l’incombente perché non in regola con il tesseramento federale; circostanza questa che non si ravvisa nella fattispecie in esame. Non può inoltre essere accolto il ricorso in merito all’addebito della tassa, in quanto ciò è conseguenziale al rigetto di qualsiasi reclamo. La Commissione, per questi motivi DELIBERA di rigettare il ricorso. Dispone l’incamero della tassa.
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