COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 271 del 03.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 51/A A.C.D. CHIARAMONTE (RG), avverso ammenda € 1.500,00, squalifica calciatore Ghetachew Anteneh fino al 31/12/2017 e squalifica calciatore Calvo Salvatore fino al 30/06/2016 – Gara Campionato 2^ categoria girone I), Chiaramonte/Giarratanese del 01/12/2013 – C.U. n° 224 del 04/12/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 271 del 03.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 51/A
A.C.D. CHIARAMONTE (RG), avverso ammenda € 1.500,00, squalifica calciatore Ghetachew Anteneh fino al 31/12/2017 e squalifica calciatore Calvo Salvatore fino al 30/06/2016 - Gara Campionato 2^ categoria girone I), Chiaramonte/Giarratanese del 01/12/2013 - C.U. n° 224 del 04/12/2013.
Con rituale appello la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Regionale, chiedendone la riduzione e, nel caso del calciatore Salvatore Calvo, chiedendone l’annullamento.
L’appellante sostiene, con riferimento all’ammenda, che nessun dirigente abbia a fine gara aperto volontariamente i cancelli di accesso al terreno di gioco, consentendo l’ingresso in campo di numerosi sostenitori e, con riferimento alla squalifica a carico del calciatore Ghetachew Anteneh, nega che quest’ultimo abbia stretto al collo l’arbitro all’atto dell’espulsione.
Quanto alla squalifica a carico del calciatore Salvatore Calvo, la società appellante nega che lo stesso sia stato espulso, come rileva dalla mancata annotazione dell’espulsione nello statino di fine gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti gara, che costituiscono piena prova dello svolgimento dei fatti a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. Non sono ammessi contraddittori con il direttore di gara (art. 34 n° 5 C.G.S.), come da richiesta della società appellante che pertanto va rigettata.
Nel merito va rilevato che le considerazioni difensive espresse dalla appellante non trovano apprezzabile riscontro negli atti di gara. Infatti dalla lettura del referto si evince sia che a fine gara il dirigente addetto apriva i cancelli permettendo a degli spettatori di entrare nel terreno di gioco sia che il calciatore Anteneh Ghetachev è stato espulso perché “stringeva le mani” attorno al collo dell’arbitro strattonandolo e procurandogli un intenso dolore. Allo stesso modo irrilevante ai fini sanzionatori appare la circostanza che l’espulsione del calciatore Calvo non sia stata annotata nello statino di fine gara in possesso della società appellante, poiché la stessa è regolarmente annotata tanto in referto che nell’originale dello statino di fine gara che è allegato agli atti ufficiali di gara e che risulta regolarmente sottoscritto da entrambi i dirigenti addetti.
Ciò posto va aggiunto che le sanzioni irrogate ai calciatori appaiono eque e ben proporzionate ai fatti accaduti, trattandosi di condotta violenta consumata in danno del direttore di gara, mentre per ciò che concerne la sanzione dell’ammenda si ravvisa la possibilità di una riduzione, solo per contenerla in misura più adeguata alle contestate intemperanze manifestate da sostenitori e calciatori della società appellante ed alla condotta violenta manifestata da due estranei non identificati a fine gara.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale contiene in € 1.000,00 la sanzione dell’ammenda a carico della A.C.D. Chiaramonte, confermando il resto dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Regionale.
Senza addebito di tassa reclamo.
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