COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 271 del 03.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 74/A A.S.D. PALAGONIA (PA), avverso squalifica fino al 30/6/2015 del calciatore Renda Lorenzo – Gara Campionato 2^ categoria girone H) Palagonia/Ferla 15/12/2013 – C.U. n° 254 del 18/12/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 271 del 03.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 74/A A.S.D. PALAGONIA (PA), avverso squalifica fino al 30/6/2015 del calciatore Renda Lorenzo - Gara Campionato 2^ categoria girone H) Palagonia/Ferla 15/12/2013 - C.U. n° 254 del 18/12/2013. Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, chiedendone in via principale l’annullamento per non avere il calciatore commesso il fatto addebitatogli e in via subordinata la riduzione, trattandosi di sanzione sproporzionata a quanto realmente accaduto. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che quanto affermato dalla appellante trova solo parziale riscontro negli atti di gara, che costituiscono prova dello svolgimento dei fatti a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. Infatti l’arbitro identifica con precisione e senza dubbio alcuno l’autore della “piccola testata” nel calciatore sig. Lorenzo Renda, senza che risulti alcuna mischia che avrebbe comportato l’involontarietà del contatto. Quanto alla sanzione, la stessa va invece rideterminata come in dispositivo atteso che si è trattato di un episodio singolo, seppur grave, che non ha determinato alcuna conseguenza fisica al direttore di gara, se non un temporaneo e lieve dolore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Lorenzo Renda fino a tutto il 31/12/2014. Per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo.
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