COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 271 del 03.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 79/A A.S.D. REAL CITTA’ DI PATERNO’ (CT), avverso squalifica per 9 gare del calciatore Francesco Daidone e per 6 gare del calciatore Giorgio Daidone – Gara campionato 1^ categoria girone F) Città di Paternò/Città di Mascalucia del 15/12/2013 – C.U. n° 254 del 18/12/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 271 del 03.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 79/A A.S.D. REAL CITTA’ DI PATERNO’ (CT), avverso squalifica per 9 gare del calciatore Francesco Daidone e per 6 gare del calciatore Giorgio Daidone - Gara campionato 1^ categoria girone F) Città di Paternò/Città di Mascalucia del 15/12/2013 - C.U. n° 254 del 18/12/2013. Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportate, chiedendone la riduzione, non avendo i calciatori in questione posto in essere alcun comportamento minaccioso ed aggressivo nei confronti del direttore di gara, essendosi limitati a chiedere delle spiegazioni. Gli stessi inoltre, al termine della gara, non hanno assunto alcun comportamento minaccioso e aggressivo nei confronti del calciatori avversari, ma si sono limitati a discutere con loro di alcuni episodi controversi avvenuti nel terreno di gioco. Tali considerazioni difensive, non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova dello svolgimento dei fatti a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. In particolare dalla lettura del rapporto dell’arbitro si evince che il sig. Francesco Daidone alla notifica dell’espulsione ha assunto un comportamento minaccioso ed aggressivo nei confronti dell’arbitro, cercando anche di aggredirlo non riuscendovi perché a stento trattenuto dai compagni e dirigenti, che lo allontanavano dal terreno di gioco. Per ciò che attiene al comportamento del sig. Giorgio Daidone questi, già sostituito, non condividendo una decisione del direttore di gara, entrava sul terreno di gioco e si dirigeva con fare minaccioso ed aggressivo nei confronti dell’arbitro non riuscendovi per essere stato tempestivamente bloccato da alcuni giocatori avversari. A fine gara entrambi i predetti calciatori sono stati tra coloro i quali hanno scatenato una rissa (durata circa dieci minuti) che ha coinvolto anche calciatori della squadra avversaria, cercando ripetutamente lo scontro fisico. In ragione di quanto sopra le sanzioni appaiono congrue e ben proporzionate rispetto a quanto addebitato, palesandosi non meritevoli di riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, respinge l’appello come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo (€ 130,00), non versata.
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