COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 02/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 49 stagione sportiva 2013/2014 Oggetto: Reclamo dell’U.S.D. Monzone 1926 avverso la decisione del G.S.T. che applicava il pagamento di un’ammenda pari a 250 Euro (C.U. n. 28 del 14/11/2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 02/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 49 stagione sportiva 2013/2014 Oggetto: Reclamo dell’U.S.D. Monzone 1926 avverso la decisione del G.S.T. che applicava il pagamento di un'ammenda pari a 250 Euro (C.U. n. 28 del 14/11/2013) Il provvedimenti adottati nei confronti dell'Unione Sportiva Dilettantistica Monzone 1926 - con riferimento ai fatti accaduti nel corso della partita casalinga, disputatasi in data 10 novembre 2013, contro la Società Don Bosco - venivano così motivati dal G.S.T.: “Per aver consentito a persona non presente in distinta di accedere al recinto spogliatoi a fine gara. Per avere, tale estraneo, opposto rifiuto nel farsi identificare.”. Avverso tale decisione l'Associazione Sportiva Dilettantesca Monzone 1926 proponeva rituale reclamo avanzando perplessità sul fatto che il rifiuto opposto possa considerarsi una aggravante rispetto all'illecito contestato; La persona poi, ad avviso della difesa, senza usare alcun tono polemico e senza offendere, avrebbe declinato, oralmente e senza esibire alcun documento, le proprie generalità precisando: “Sono l'allenatore squalificato”; l'arbitro poi avrebbe potuto identificare l'estraneo mediante l'ausilio di un dirigente in distinta. La società poi contesta anche l'entità della sanzione parametrandola ad altre decisioni assunte nei confronti di fattispecie analoghe e, dolendosi di una mancata trasmissione del richiesto referto arbitrale, insiste auspicando l'annullamento ovvero la riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo merita parziale accoglimento. Preliminarmente la C.D.T. si duole della mancata trasmissione del rapporto di gara richiamando le competenti istituzioni, che effettivamente hanno finora operato efficacemente nelle precedenti occasioni, ad una maggiore attenzione per consentire l'efficace dispiegarsi dei diritti di difesa nei confronti delle parti reclamanti. Dalla lettura del referto di gara effettivamente il D.G. conferma in parte le deduzioni difensive scrivendo: “A fine gara persona estranea si trovava nella zona spogliatoi. Alla mia richiesta di esibire un documento si rifiutava per poi ammettere successivamente di essere l'allenatore squalificato ma che stava solo passando di lì”. La C.D.T. riteneva necessario ai fini del decidere un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dal Monzone 1926; il medesimo, nella risposta, precisa ancora “Al mio triplice fischio mi trovavo vicino alla linea mediana di centrocampo e mi avviavo verso il mio spogliatoio. Mentre andavo verso il mio spogliatoio alcuni giocatori e dirigenti del Monzone protestavano per il poco recupero concesso e noto davanti a me un signore che andava verso la zona spogliatoi. Tale signore aveva seguito tutta la partita all'esterno del campo di gioco vicino alla panchina del Monzone quindi ero sicuro che non era in lista. Mi sono avvicinato e ho chiesto chi fosse e se aveva un documento. Egli inizialmente non mi rispondeva, poi, dopo il secondo sollecito mi rispondeva "sono l'allenatore squalificato ma devo passare per forza di qua per uscire dal campo". Preciso che tale signore non mi ha né offeso né minacciato.”. Occorre rilevare che tale identificazione appare difficilmente credibile in quanto, se fosse vera, concretizzerebbe ben due violazioni: la prima relativa alla disposizione che impedisce a qualsiasi soggetto, non inserito in distinta, di accedere al recinto spogliatoi e la seconda che invece onera i singoli tesserati di dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari che la giustizia sportiva determina nei loro confronti. Anche il più sprovveduto dei tesserati dunque, interrogato sul punto, non avrebbe certo confessato di essere oggetto di un provvedimento di squalifica; sarebbe come se una persona, interrogata dalla polizia all'interno di un caveau di una banca chiusa al pubblico, si difendesse replicando di essere il rapinatore appena evaso. Sul punto anche la società, che cavalca in chiave difensiva il dato fornito, argomentando in punto di buonafede dell'allenatore (buonafede inesistente poiché, se si fosse trattato effettivamente del medesimo, sarebbe stato perfettamente consapevole del doppio illecito che stava compiendo), appare disorientata sulle conseguenze ipotetiche, anche in punto di irrogazione di ulteriori sanzioni disciplinari, che tale affermazione potrebbe comportare. Decisamente più pertinente il richiamo alla commisurazione della ammenda applicata che, con riferimento alla concreta lesività della violazione ed alla categoria di appartenenza della società reclamante, appare eccessiva. P.Q.M. La C.D.T., accoglie il reclamo, riduce l'ammenda ad € 100,00 anziché € 250,00 e dispone la restituzione della relativa tassa.
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