COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 02/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 63 / – Reclamo proposto dall’A.C.D. Colonnata 1965 avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Firenze ha inflitto la squalifica fino al 28.11.2014 al calciatore Giudice Marco. (C.U. n. 22 del 27.11.2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 02/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 63 / - Reclamo proposto dall’A.C.D. Colonnata 1965 avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Firenze ha inflitto la squalifica fino al 28.11.2014 al calciatore Giudice Marco. (C.U. n. 22 del 27.11.2013). Con la motivazione, di seguito integralmente riportata, il G.S.T. di Firenze ha assunto il provvedimento enunciato in epigrafe ed impugnato dall’A.C.D. Colonnata: “A fine gara teneva contegno irriguardoso nei confronti del D.G. e gli afferrava il braccio destro stringendolo e girandolo tanto da procurargli forte dolore che persisteva anche successivamente. Di poi offendeva un avversario e prendeva a spintoni il medesimo.” Il reclamo, tempestivamente prodotto, ritenendo il referto “non correttamente esposto”, evidenzia una versione dei fatti totalmente in antitesi al contenuto del rapporto di gara che trova, peraltro, conferma ed integrazione nel supplemento reso dal D.G. a questa C.D.. Esaminati gli atti, la Commissione, in via preliminare rileva che, con quanto esposto, la Società reclamante dimostra di non conoscere le disposizioni normative che regolano il procedimento disciplinare nell’ambito federale (in particolare l’art. 33 Codice di Giustizia Sportiva) e, allo stesso tempo, di non seguire in alcun modo le univoche, numerose, decisioni che gli Organi della Disciplina Sportiva assumono settimanalmente in ordine alla valenza degli atti ufficiali di gara. Come costantemente affermato detti atti rivestono il carattere di prova assoluta, che può essere posto in discussione esclusivamente in presenza di elementi certi e/o di eventuali circostanze controverse che possano determinare l’insorgere di forti dubbi in riferimento a quanto in essi descritti. Nel caso di specie la reclamante nulla apporta in tal senso, confinando il proprio intervento nella descrizione dei comportamenti che, a suo dire, il calciatore ha tenuto sottacendo del tutto, peraltro, l’episodio riferito al calciatore avversario. Anche il ripetuto richiamo alla possibilità di escutere testi è in contrasto con la normativa federale, la quale ammette tale mezzo istruttorio solo in determinati procedimenti (ad es. l’illecito sportivo). Quanto contestato al calciatore trova quindi pieno riscontro negli atti ufficiali per cui la decisione del G.S. è fondata in punto di fatto. In riferimento all’entità della sanzione inflitta, della quale la reclamante chiede “l’annullamento o la notevole riduzione”, la Commissione rileva che il calciatore ha compiuto un atto di violenza fisica che ha causato al D.G. dolore di una certa durata. A tale grave fatto, unito ad un contestuale comportamento irriguardoso (arbitro, ma che c….fai), si aggiunge l’offesa pronunciata nei confronti di un avversario con il quale successivamente si spintonava. Ciò denota una irragionevole carica di violenza gratuita, rivolta inoltre verso due soggetti distinti, che trova idonea sanzione nella decisione del giudice di prime cure. P.Q.M. la C.D. respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa ad esso relativa.
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