COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 02/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 59 – Reclamo Asd Palleronese avverso squalifica Lombardi Emanuel fino al 2122014 (C.U. N° 21 Del 21112013)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 36 del 02/01/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
59 - Reclamo Asd Palleronese avverso squalifica Lombardi Emanuel fino al 2122014 (C.U. N° 21 Del 21112013)
Propone rituale reclamo la ASD Palleronese avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Massa con la seguente motivazione: “ Per aver colpito con una spinta al petto un avversario. Alla notifica dell’espulsione tentava un contatto con il DG, ma veniva bloccato da alcuni compagni, nel contempo minacciava ed offendeva lo stesso. Persisteva con tale atteggiamento per alcuni minuti ed usciva solo dopo l’intervento di un proprio dirigente. Colpiva con un calcio la porta del proprio spogliatoio ed urlando verso il DG gli reiterava le minacce e le offese.”.
Reclama la società chiedendo un riduzione e, pur confermando che il Lombardi ebbe ad offendere l’avversario, seppur provocato, sostiene che non avrebbe spinto l’avversario, ma si sarebbe trattato di un contatto reciproco “petto contro petto”. Per quanto attiene al restante provvedimento il Lombardi, la reclamante afferma che il giocatore non avrebbe in alcun modo tentato di aggredire il DG e non avrebbe inteso mancare di rispetto allo stesso, essendosi limitato a chiedere spiegazioni ed essendosi allontanato da solo senza l’aiuto di alcuno.
La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto del D.G., decide di respingere il reclamo.
L’arbitro nel supplemento di rapporto, conferma il comportamento scorretto del Lombardi sia nei confronti dell’avversario (non reciproco contatto petto contro petto, ma vera e propria spinta) sia nei confronti dello stesso DG, con offese e minacce già descritte e nuovamente riportate.
Conferma altresì che il calciatore fu accompagnato fuori a forza dall’assistente di parte, che colpì la porta dello spogliatoio con un calcio e, poiché la società ritiene che il DG abbia equivocato il destinatario delle offese, conferma che le offese erano dirette sicuramente all’arbitro medesimo.La C.D. rileva come i comportamenti ascritti a responsabilità del Lombardi siano conclamati dato il carattere di prova privilegiata che hanno rapporto e supplemento per la giustizia sportiva, rileva altresì come tali comportamenti siano abbastanza gravi e reiterati dal calciatore e pertanto meritevoli della sanzione inflitta da primo giudice, tale sanzione va pertanto confermata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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