COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 02/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 65 /Reclamo avverso la delibera con la quale il G.S.T.di Firenze ha inflitto all’U.S. Sancascianese A.S.D. l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) per fatti accaduti nel corso ed alla fine della gara disputata dalla squadra di detta Società sul campo del F.C. Vinci in data 24.11.2013. (C.U. n.22 del 27.11.2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 36 del 02/01/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
65 /Reclamo avverso la delibera con la quale il G.S.T.di Firenze ha inflitto all’U.S. Sancascianese A.S.D. l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) per fatti accaduti nel corso ed alla fine della gara disputata dalla squadra di detta Società sul campo del F.C. Vinci in data 24.11.2013. (C.U. n.22 del 27.11.2013).
La decisione indicata in epigrafe viene tempestivamente impugnata dall’U.S. Sancascianese la quale, stigmatizzando il comportamento del proprio sostenitore all’origine del provvedimento, ritiene eccessiva la sanzione comminata.
Sostiene a tal fine che si è trattato di un singolo sostenitore, “ampiamente redarguito da questa Società”, e che l’offesa, pronunciata nel contesto di altre (“marocchino”), non può “assumere particolare significato”.
Esaminati gli atti questa Commissione Disciplinare ritiene che non vi è alcun dubbio circa il fatto che l’epiteto utilizzato abbia carattere denigratorio per “motivi di nazionalità e/o per l’origine territoriale” come previsto dall’art. 11 del C.G.S..
Infatti proprio il fatto che esso è stato pronunciato nel contesto di altre offese costituisce inequivoca offesa alla persona che, essendo espressamente riferita alla sua appartenenza ad un determinato popolo ed alla sua provenienza, ne determina il contenuto razziale.
Che poi fosse proprio questo l’intento del sostenitore lo si evince dal rapporto di gara, del quale si ricorda il carattere di prova privilegiata, che riporta integralmente le frasi rivolte al D.G. nell’occasione: “sei un deficiente arbitro era un fuori giuoco ti devi vergognare sei una testa di c…e non sai fare un c…, e a n c h e marocchino ma v.f.c”.
La congiunzione anche in questo caso ha carattere rafforzativo delle altre diverse offese e quindi non ha altro contenuto che quello discriminatorio.
Né d’altra parte può sottacersi che nell’uso gergale comune, specie in Toscana, la parola venga usata quale affermazione della superiorità propria rispetto a quella di altro soggetto appartenente a Paesi meridionali.
Irrilevante appare l’eccezione sollevata in ordine alla somatologia dell’Arbitro dato che anche il semplice esame della foto presente sul documento di riconoscimento evidenzia la provenienza etnica del D.G..
Accertata la fondatezza del fatto, la Commissione ritiene che non vi siano i margini per una riduzione della sanzione avendo il G.S. applicato il minimo edittale (€ 500) per le offese di natura razzista, come previsto dal c. 3 dell’art. 11 del C.G.S..
E’ sorprendente, in ogni caso, vista la pacatezza e la piena proprietà del linguaggio usato dall’estensore del reclamo, nonché la indubbia conoscenza della normativa disciplinare, che la Società, pur avendo identificato il sostenitore (…già ampiamente redarguito da questa Società), non abbia indicato, al fine dell’applicazione di eventuali sanzioni di natura personale, se si tratti di soggetto tesserato o meno.
E’ di rilievo il fatto che tutto è accaduto nell’ambito di una gara di “Allievi B” alla quale partecipano calciatori infra quindicenni.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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