COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. GROUP CITTA’ DI CASTELLO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL DEL PIANO – GROUP CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA A RIVOTORTO IL 01.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 27.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BICCHERI MATTIA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. GROUP CITTA’ DI CASTELLO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL DEL PIANO – GROUP CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA A RIVOTORTO IL 01.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 27.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BICCHERI MATTIA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.12.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società SSD Group Città di Castello, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’audizione del direttore di gara e della società reclamante si è ricostruito puntualmente quanto accaduto durante un’azione di gioco tra il calciatore Biccheri Mattia ed un avversario. Più precisamente i due, per contendersi un pallone, venivano a contatto e successivamente si colpivano reciprocamente; il tutto si svolgeva in un unico contesto senza altre conseguenze. Tutto ciò premesso a parere di questa Commissione appare equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Biccheri Mattia a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la squalifica inflitta al calciatore Biccheri Mattia a tre giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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