COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBASIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO – VIS TORGIANO DISPUTATA A RIVOTORTO IL 01.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE QUINTI MICHELE PER CINQUE GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBASIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO
– VIS TORGIANO DISPUTATA A RIVOTORTO IL 01.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.12.2013,
PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE
QUINTI MICHELE PER CINQUE GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.12.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Subasio, chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha precisato a questa Commissione di aver subito un leggero colpo all’altezza
della spalla volontariamente inferto con il petto dal calciatore Quinti Michele nell’ambito di una
protesta avverso una decisione arbitrale. Il direttore di gara ha precisato altresì che detto colpo
non gli ha procurato alcun dolore e che in seguito alla conseguente espulsione il calciatore ha
abbandonato il terreno di gioco disciplinatamente.
In considerazione di quanto precede la Commissione ritiene che la sanzione debba essere ridotta a
tre giornate di squalifica, non essendo configurabile nella vicenda un episodio di violenza in senso
proprio.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la squalifica inflitta al
calciatore Quinti Michele a tre giornate effettive di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBASIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO – VIS TORGIANO DISPUTATA A RIVOTORTO IL 01.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE QUINTI MICHELE PER CINQUE GIORNATE DI GARA."