COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBASIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO – VIS TORGIANO DISPUTATA A RIVOTORTO IL 01.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE QUINTI MICHELE PER CINQUE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBASIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO – VIS TORGIANO DISPUTATA A RIVOTORTO IL 01.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE QUINTI MICHELE PER CINQUE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.12.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Subasio, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha precisato a questa Commissione di aver subito un leggero colpo all’altezza della spalla volontariamente inferto con il petto dal calciatore Quinti Michele nell’ambito di una protesta avverso una decisione arbitrale. Il direttore di gara ha precisato altresì che detto colpo non gli ha procurato alcun dolore e che in seguito alla conseguente espulsione il calciatore ha abbandonato il terreno di gioco disciplinatamente. In considerazione di quanto precede la Commissione ritiene che la sanzione debba essere ridotta a tre giornate di squalifica, non essendo configurabile nella vicenda un episodio di violenza in senso proprio. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la squalifica inflitta al calciatore Quinti Michele a tre giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it