COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AVIGLIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – SAN GEMINI DISPUTATA AD AVIGLIANO UMBRO IL 01.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE SBRENNA ROBERTO PER TRE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AVIGLIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – SAN GEMINI DISPUTATA AD AVIGLIANO UMBRO IL 01.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE SBRENNA ROBERTO PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.12.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Real Avigliano, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento posto in essere dal calciatore Sbrenna, il quale colpiva volontariamente con un pugno al volto un avversario. La sanzione comminata dal G.S. è congrua e come tale meritevole di integrale conferma. PQM Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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