COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN SISTO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ANGELANA – SAN SISTO DISPUTATA A S.M. DEGLI ANGELI IL 01.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GENTILI EDOARDO PER TRE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN SISTO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ANGELANA – SAN SISTO DISPUTATA A S.M. DEGLI ANGELI IL 01.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GENTILI EDOARDO PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.12.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD San Sisto, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha precisato a questa Commissione di avere espulso il calciatore Gentili, il quale aveva colpito con una leggera spinta un avversario. A seguito dell’espulsione il Gentili protestava all’indirizzo dell’arbitro con le frasi descritte nel referto. Tenuto conto che il colpo inferto all’avversario non era connotato da particolare violenza, tant’è che quest’ultimo ha potuto proseguire la gara, si ritiene equo contenere la squalifica del calciatore in due giornate di gare. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la squalifica inflitta al calciatore Gentili Edoardo a due giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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