COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COSTACCIARO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA COSTACCIARO- COSMOS PIERANTONIO DISPUTATA A COSTACCIARO IL 20.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.22 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 28.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE COLDAGELLI GUERRINO FINO AL 20/01/2014.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COSTACCIARO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA COSTACCIARO- COSMOS PIERANTONIO DISPUTATA A COSTACCIARO IL 20.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.22 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 28.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE COLDAGELLI GUERRINO FINO AL 20/01/2014. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.12.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Costacciaro, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento posto in essere dal calciatore Coldagelli, il quale aggrediva verbalmente il direttore di gara con insulti e minacce, facendogli altresì cadere a terra il cartellino rosso con un colpo alla mano. Al termine della gara il Coldagelli reiterava le minacce. La sanzione comminata dal G.S. è congrua e come tale meritevole di integrale conferma. PQM Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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