DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 359 del 31.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO QUALIFICAZIONE FINAL EIGHT COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE RECLAMO GARA DEL 29/12/2013: FUTSAL TERNANA – ISOLOTTO CALCIO A 5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 359 del 31.12.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
QUALIFICAZIONE FINAL EIGHT COPPA ITALIA CALCIO A 5
SERIE A FEMMINILE
RECLAMO
GARA DEL 29/12/2013: FUTSAL TERNANA - ISOLOTTO CALCIO A 5
Reclamo preposto dalla società ISOLOTTO CALCIO A5 avverso l'esito della gara
FUTSAL TERNANA – ISOLOTTO CALCIO A 5
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto secondo la
procedura dei termini abbreviati rileva:
con il gravame in questione , la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall’art.17 comma 5 lett.a del C.G.S. per aver schierato
nell’incontro in questione la calciatrice Madonna Francesca in posizione
irregolare in quanto squalificata per tre giornate effettive di gara con
C.U. n°318 del 18.12.2013. Giova premettere al riguardo che la sanzione
comminata alla predetta calciatrice riguarda gare di campionato e non
competizioni attinenti alla Coppa Italia per le quali vige la specifica
previsione contemplata dall’art.19 comma 11 cpv 1 del C.G.S.
Di conseguenza, non avendo ricevuto alcuna squalifica per le gare della
suddetta manifestazione, la calciatrice Madonna Francesca ha preso parte
a pieno titolo alla gara oggetto di gravame.
P.Q.M.
Visti gli artt.17-19-29-33 e 38 del C.G.S a scioglimento della riserva di cui
al C.U.N°356 del 30.12.2013 decide;
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
squadre sul terreno di gioco FUTSAL TERNANA – ISOLOTTO CALCIO A5 4-3;
b) di addebitare la tassa di reclamo.
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