F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2 RICORSO A.S.D. CIVITAVECCHIA AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE SIG. LUCA PETRINI; – INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. PETRINI LUCA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. E ALL’ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8081/1134 PF12-13/AM/MA DEL 7.6.2013; NOTA N. 8082/1135 PF12-13/AM/MA DEL 7.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2 RICORSO A.S.D. CIVITAVECCHIA AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE SIG. LUCA PETRINI; - INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. PETRINI LUCA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. E ALL’ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8081/1134 PF12-13/AM/MA DEL 7.6.2013; NOTA N. 8082/1135 PF12-13/AM/MA DEL 7.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013) Con atto spedito in data 25.7.2013, la società Civitavecchia Calcio 1920 ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.13) con la quale, sulla base di due deferimenti della Procura Federale, era stata irrogata la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella stagione in corso, a carico della medesima Società, nonché la sanzione della inibizione di anni 1 a carico del Presidente della Società ricorrente, sig. Petrini Luca. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della società Civitavecchia Calcio 1920, sig. Petrini Luca, per non avere ottemperato, entro il termine previsto dalle norme federali, alle condanne pronunciate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. della F.I.G.C. in ordine al pagamento di emolumenti in favore di due tesserati della società, odierna ricorrente. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe possa essere parzialmente accolto, limitatamente al motivo con il quale è stata chiesta una riduzione della sanzione irrogata alla Società Civitavecchia Calcio 1920. In via preliminare, si rileva come la Società Civitavecchia Calcio 1920 sia stata chiamata a rispondere di comportamenti, contrari alle norme federali, posti in essere dalla precedente gestione societaria. Al proposito, si evidenzia come la responsabilità diretta delle società affiliate alla F.I.G.C., per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell’ordinamento federale, consacrato, come noto, nell’art. 4.1. C.G.S.. A ciò si aggiunga che sarebbe oltremodo agevole, per una società, sottrarsi all’applicazione delle sanzioni federali semplicemente modificando, successivamente alla commissione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il proprio assetto societario (cfr. sul punto, Corte di Giustizia Federale, Sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 038/CGF del 30.8.2012). Passando all’esame del merito del presente procedimento, questa Corte evidenzia che l’art. 94-ter, comma 11, delle N.O.I.F. prevede testualmente che “Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis (oggi il riferimento è all’art. 8, comma 9, C.G.S.: N.d.E.) del Codice di Giustizia Sportiva L’art. 8, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che “, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti”. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica Orbene, le norme federali sopra richiamate impongono alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e sanzionano, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, il mancato pagamento delle somme nel termine di cui sopra. ”. Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto irrilevante quanto osservato dalla Società ricorrente in ordine alla presunta apocrifia della sottoscrizione degli accordi economici in argomento da parte dell’allora Presidente e legale rappresentante della società Civitavecchia Calcio 1920, sig. Cosimo Adriano Clemeno; circostanza, quest’ultima, che, peraltro, viene rappresentata, per la prima volta, in questa sede, non avendo, la Società ricorrente, svolto alcuna difesa sul punto davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale né davanti alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. (cfr. con riferimento ad un analogo ricorso proposto sempre dalla Società ricorrente, Corte di Giustizia Federale, Sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 311/CGF del 21.6.2013). Ed invero, ciò che rileva, ai fini del presente procedimento, è l’esistenza, allo stato degli atti, di una decisione della Commissione Accordi Economici che non risulta essere stata ottemperata mediante il pagamento delle somme dovute dalla società Civitavecchia Calcio 1920. Con riferimento alla sanzione irrogata alla Società ricorrente, questa Corte ritiene che, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia, la stessa possa essere ridotta nella penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella stagione in corso. Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Civitavecchia di Civitavecchia (Roma) riduce la sanzione della penalizzazione a 2 punti in classifica. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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