F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 4 RICORSO SIG. SIMONE GRILLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 8635/248PF 12-13AM/MA E 8637/565PF 12-13AM/MA DEL 24.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 31.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 4 RICORSO SIG. SIMONE GRILLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 8635/248PF 12-13AM/MA E 8637/565PF 12-13AM/MA DEL 24.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 31.7.2013) Il Procuratore Federale, con nota n. 8635/248 pf 12 13 AM/ma del 24.6.2013, ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale (C.D.N.) il Sig. Simone Grillo, nella veste di dirigente della società S.S. Milazzo S.r.l. per rispondere, insieme al Sig. Giuseppe Peditto, presidente e legale rappresentante della medesima società all’epoca dei fatti, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, comma 1, N.O.I.F., per non avere assicurato al calciatore Roberto Longo e ad altri suoi colleghi la continuità nell’attività sportiva ed avere vietato loro di consumare ed usufruire degli alloggi nelle strutture convenzionate con la Società, senza fornire alcuna spiegazione in merito. Con ulteriore nota n. 8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013, la Procura Federale, ha deferito dinanzi a questa Commissione i medesimi soggetti per rispondere, quanto al Sig. Grillo, della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver compiuto all’inizio della Stagione Sportiva 2012/2013 atti di pressione psicologica e materiale nei confronti di diversi calciatori tesserati per la propria Società, al fine di costringerli ad una forzata risoluzione dei rispettivi tesseramenti. Alla riunione del 17.7.2013 davanti alla C.D.N., la Procura Federale ha chiesto nei confronti del Sig. Grillo la sanzione dell’inibizione di 2 anni e 2 mesi. Con la delibera di cui al Com. Uff. n. 09/CDN del 31.7.2013, la C.D.N., rilevato che “le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l’addebito mosso dalla Procura Federale per le gravi violazioni commesse risulta incontrovertibilmente provato”, ha inflitto al Sig. Grillo l’inibizione di anni uno. Nei confronti di tale decisione il Grillo, con atto trasmesso il 7.8.2013, ha proposto rituale impugnazione ai sensi degli artt. 37 e 42 C.G.S., chiedendo, in riforma della decisone impugnata: a) in via principale, il proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento delle sanzioni comminate; b) in subordine, l’applicazione di una sanzione ridotta nel quantum. A sostegno della propria impugnazione il Grillo ha dedotto, preliminarmente, la mancanza di una adeguata motivazione della decisione di prima istanza e, nel merito, l’inconfigurabilità di fatto delle condotte al medesimo ascritte che non risulterebbero sostenute da alcun riscontro probatorio. In particolare, il Grillo ha contestato di avere vietato al calciatore Longo ed altri compagni di squadra di quest’ultimo di usufruire dei servizi di ristorazione ed alloggio messi a disposizione dalla società dal momento che, con riguardo alla posizione del Longo, questi avrebbe regolarmente usufruito di detti servizi in occasione dei ritiri pre-campionato e pre-gara, periodi ai quali dovrebbe intendersi limitata la prestazione della società in mancanza di un accordo contrattuale avente ad oggetto la ulteriore somministrazione di tali servizi. Quanto alla contestazione secondo la quale il Grillo non avrebbe assicurato al Longo ed agli altri calciatori in questione la continuità dell’attività sportiva, l’appellante ha sostenuto che, nella sua veste di consulente di mercato della società Milazzo, privo pertanto di potere decisionale con riguardo alle strategie della società (di competenza del presidente) ed alle scelte tecniche (di competenza dell’allenatore), non sarebbe stato in grado di stabilire e realizzare la condotta imputata. Quanto alla ulteriore contestazione secondo la quale il Grillo sarebbe stato autore di atti di pressione psicologica e materiale nei confronti di diversi calciatori tesserati per la propria società, volti a costringerli a risolvere volontariamente i rispettivi tesseramenti, l’appellante ha sostenuto che, le circostanza si baserebbe su un’unica testimonianza, quella resa dal calciatore Strumbo in sede di audizione davanti alla Procura federale (audizione del 14.4.2013), la quale, tuttavia, non avrebbe trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da altri calciatori in occasione delle audizioni disposte dalla Procura Federale. L’appello è infondato e come tale deve essere respinto. Quanto alla censura preliminare circa la supposta assenza di motivazione della decisione impugnata, la Corte ritiene che, seppure espressa in forma sintetica - come del resto stabilisce l’art. 34 C.G.S. a proposito delle decisioni degli Organi della Giustizia sportiva - la motivazione rende perfettamente intellegibile l’iter logico argomentativo seguito dai primo Giudici, essendo evidente il rigetto implicito delle argomentazione del Grillo logicamente incompatibili con le conclusioni raggiunte. Nel merito, la Corte ritiene che non sussista alcuna valida ragione per discostarsi da quanto deciso dalla C.D.N. Ed infatti tutte le contestazioni mosse al Grillo nell’atto di deferimento trovano conferma nella documentazione in atti. In particolare, il comportamento discriminatorio riservato al Longo denunciato dal padre del calciatore, il Sig. Vittorio Longo, con la nota del 10.10.2012, e ribadito dal medesimo, come pure dallo stesso calciatore, in occasione delle rispettive audizioni davanti alla Procura Federale, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese alla medesima Procura dal Sig. Domenico Brigandì, dirigente della società Milazzo, il quale ha limpidamente confermato come il Grillo abbia a più riprese invitato il calciatore Longo a non prendere parte agli allenamenti con la squadra e a non servirsi dei servizi di ristorazione messi a disposizione degli altri calciatori. Anche i calciatori Strumbo (audizione del 14.3.2013) e Pepe (audizione del 27.3.2013), hanno confermato come il Grillo abbia esercitato reiteratamente sui medesimi, come su altri calciatori, pressioni psicologiche e materiali (concretizzatesi nel ritardo nel pagamento dello stipendio, nella mancata assicurazione dell’alloggio e della ristorazione, negli allenamenti “fuori rosa” e senza assistenza tecnica, nella mancata convocazione con la squadra) al fine di ottenerne l’allontanamento dalla società. Del resto il medesimo Grillo, ascoltato dalla Procura Federale, pur negando, non senza significative contraddizioni (ci si riferisce alla affermazione secondo la quale il Grillo avrebbe lasciato la società prima della risoluzione del tesseramento da parte del Longo), gli addebiti contestati, ha tuttavia ammesso di avere invitato alcuni calciatori del Milazzo, su incarico del presidente della società, Sig. Peditto, a trovarsi un’altra squadra, precisando che si trattava di quei giocatori “messi sotto contratto dalla precedente gestione Lo Monaco”. In conclusione, il quadro probatorio appare convincentemente definito quanto agli addebiti mossi al Grillo negli atti di deferimento presupposti. Le affermazioni rese infatti dai soggetti sopra richiamati sono sostanzialmente univoche e convergenti in relazione alla posizione del Grillo, non risultando in contrasto le une con le altre. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, con conferma integrale della decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Simone Grillo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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