F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 5 RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.600,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DUE TORRI/HINTERREGGIO DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 24.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 5 RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.600,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DUE TORRI/HINTERREGGIO DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 24.9.2013) Con reclamo in data 1 ottobre 2013 la A.S.D. Due Torri ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottata con delibera pubblicata in data 25.9.2013 Com. Uff. n. 27, in ordine alla gara Due Torri/Hinterreggio, disputata in data 22.9.2013 valevole per la quarta giornata del Girone di andata del Campionato Nazionale di Serie D – Girone I. Assume la reclamante che la disposta sanzione di € 1.600,00 e contestuale diffida, non sia proporzionata rispetto ai fatti rilevati dagli Ufficiali di gara; e chiede quindi un ridimensionamento della sanzione. Ed invero nel referto si assume che persone non autorizzate riconducibili alla Società Due Torri sostavano dinanzi agli spogliatoi e una di loro si scagliava verbalmente contro gli Ufficiali di gara. In realtà dal referto si rileva che persone non abilitate sostavano dinanzi allo spogliatoio solo al termine del 1° tempo e riferivano frasi minacciose verso la terna; anche al termine dell’incontro si ripeteva l’episodio in quanto erano stati aperti i cancelli che consentivano l’accesso ad estranei, ma – questa volta – dai dirigenti della società ospitante venivano subito allontanate. Nel suo contesto quindi la sanzione inflitta appare non proporzionata ai fatti rilevati. La Corte Federale ritiene quindi equo ridurre la sanzione a € 1.000,00 confermando per il resto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina), ridetermina la sanzione riducendo l’ammenda a € 1.000,00, confermando la diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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