F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 6) RICORSO S.S.D. CLODIENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORETTO ANDREA SEGUITO GARA FORTIS JUVENTUS/CLODIENSE DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it
6) RICORSO S.S.D. CLODIENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORETTO ANDREA SEGUITO GARA FORTIS JUVENTUS/CLODIENSE DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara al calciatore Moretto Andrea. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Fortis Juventus/Clodiense disputato il 22.9.2013, il Moretto colpiva un calciatore avversario con uno schiaffo sulla guancia. Avverso tale provvedimento la società S.S.D. Clodiense S.r.l. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 25.9.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.9.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Clodiense S.r.l. di Chioggia (Venezia), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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