F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 7 RICORSO S.S. MONOSPOLIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMATO MARCO SEGUITO GARA TURRIS NEAPOLIS/S.S. MONOSPOLIS DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 7 RICORSO S.S. MONOSPOLIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMATO MARCO SEGUITO GARA TURRIS NEAPOLIS/S.S. MONOSPOLIS DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013) Visto il ricorso proposto dalla società sportiva Monospolis, in persona del presidente in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 25 settembre 2013, con cui al calciatore della società ricorrente Marco Amato è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 gare effettive a seguito della gara Turris Neapolis/Monospolis, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone H, 2013/2014 e svoltasi il 22 settembre 2013; - visti il ricorso e i relativi motivi; - vista la decisione impugnata; - visti tutti gli atti; considerato che: - nella decisione impugnata la sanzione irrogata viene così motivata: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno all’addome”; - quanto contenuto nella detta decisione corrisponde a quanto riportato nel rapporto dell’arbitro; - la ricorrente chiede la riduzione della sanzione a due sole giornate, deducendo che: a) l’arbitro, nel suo referto e con riguardo all’inferto “pugno a mano chiusa sulla pancia”, parla di “lieve entità di forza applicata al colpo”; b) l’avversario colpito aveva proseguito nel gioco; c) ex art. 19 del codice di giustizia sportiva quanto addebitato al proprio calciatore configura condotta antisportiva oppure atto non violento; ritenuto che: - ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b), C.G.S., è prevista la sanzione minima della squalifica per 3 giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre presone presenti”; - il comportamento tenuto dal calciatore della ricorrente, così come descritto nel rapporto dell’arbitro, configura (oggettivamente e soggettivamente) una condotta violenta; - non vi sono i presupposti per concedere la richiesta parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Monospolis di Monopoli (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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