F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 8 RICORSO PORDENONE CALCIO S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PORDENONE/SACILESE DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 8 RICORSO PORDENONE CALCIO S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PORDENONE/SACILESE DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013) Visto il ricorso proposto dalla società Pordenone Calcio, in persona del presidente in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 25 settembre 2013, con cui alla società Pordenone Calcio è stata irrogata l’ammenda di e 200,00 a seguito della gara Pordenone/Sacilese, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone C, 2013/2014 e svoltasi il 22 settembre 2013; - visti il ricorso e la decisione impugnata; - visti tutti gli atti; - considerato che: - l’ammenda irrogata è così motivata: “Per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara”; - la società ricorrente sostiene che il medico sociale dott. Alessandro Milan era iscritto nella distinta di gara e riconosciuto dal direttore di gara durante l’appello e che per tutta la durata della gara era presente anche l’ambulanza con i relativi operatori situati nell’apposita panchina a bordo campo; ritenuto che: - quanto sostenuto dalla società ricorrente risulta dalla documentazione in atti; - il direttore di gara signor Arcangelo Vingo, con email in data 23 settembre 2013, ha precisato, in merito al referto della gara di cui trattasi, che sul terreno di gioco era presente il medico della squadra ospitante Alessandro Milan dal medesimo direttore “riconosciuto ed erroneamente non riportato sul referto”; - in conclusione, il ricorso deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, va annullata l’ammenda irrogata, con la conseguente restituzione della tassa. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Pordenone Calcio S.S.D. di Pordenone annullando la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it