F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CGF del 21 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1)RICORSO A.S. CITTA’ DI BRIATICOAVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA SOMMA DI € 8.629,46 (IVA COMPRESA) ALLA SOCIETÀ A.C. MILAN S.P.A(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 23/D del 10.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CGF del 21 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1)RICORSO A.S. CITTA’ DI BRIATICOAVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA SOMMA DI € 8.629,46 (IVA COMPRESA) ALLA SOCIETÀ A.C. MILAN S.P.A(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 23/D del 10.5.2013) La A.S. Città di Briaticoha proposto reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Vertenze Economiche nella riunione del 10 maggio 2013 (Com. Uff. n. 23/D), in merito al reclamo avanzato dalla società A.C. Milan in ordine al pagamento, preteso da quest'ultima, della somma di € 8.629,46, in forza di contratto denominato Scuola Calcio Milan, stipulato tra le due società. La Commissione Vertenze Economiche, con la decisione sopra indicata, aveva accolto il reclamo avanzato dalla società A.C. Milan, ritenendo acclarati, da un lato, la sussistenza del credito vantato e, dall'altra, l'inadempimento della "A.S. Città di Briatico", attesa anche l'assenza di eccezioni o controdeduzioni da parte di quest'ultima. Avverso tale provvedimento, ha avanzato ricorso innanzi questa Corte la A.S. Città di Briatico, lamentando comportamenti non corretti da parte della società creditrice e di altri soggetti, ma riconoscendo l'esistenza del credito e la relativa obbligazione di pagamento. All'udienza del 21 ottobre 2013, il presidente della A.S. Città di Briatico dr. Domenico Centro, intervenuto personalmente, ha sostanzialmente ripetuto quanto scritto nel ricorso, confermando l'esistenza del credito e la sua volontà di onorarlo, ma ribadendo l'esigenza, a suo avviso, di una indagine federale sulla vicenda. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Città di Briatico di Briatico (Vibo Valentia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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