F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A.AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 50.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON I SETTORI DENOMINATI “SECONDO ANELLO DELLA CURVA SUD” PRIVI DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/UDINESE DEL 19.10.2013, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A.AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 50.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON I SETTORI DENOMINATI “SECONDO ANELLO DELLA CURVA SUD” PRIVI DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/UDINESE DEL 19.10.2013, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Milan/Udinese, disputato in data 19 ottobre 2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla A.C. Milan S.p.A. le sanzioni dell’ammenda di € 50.000,00 e dell’obbligo di disputare 1 gara con il settore dello stadio denominato “secondo anello della curva sud” privo di spettatori per aver alcuni suoi sostenitori, collocati nel predetto settore dello stadio, in due diverse circostanze (al 16° del primo tempo ed all’11° del secondo tempo) intonato un coro insultante, espressivo di discriminazione per origine territoriale, nei confronti dei napoletani. Il Giudice Sportivo ha ritenuto, inoltre, equo predisporre, nei confronti della Società, “la sospensione dell’esecuzione delle sanzioni alle condizioni di cui all’art. 16 n.2bis C.G.S., in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Forze dell’ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e discriminazione”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Milan S.p.A., la quale sostiene che nessun illecito disciplinare sarebbe configurabile nel caso di specie, dal momento che (i), sulla base dell’interpretazione delle norme UEFA e FIFA, le quali si atteggerebbero a “leggi delega” per i regolamenti di giustizia italiani, l’espressione “discriminazione territoriale”, contenuta nell’art. 11 C.G.S., sarebbe riferita alla sola etnia e non certo alla località di provenienza e (ii) i cori contro i “napoletani” sarebbero stati intonati dagli ultras del Milan, così come anche da altre tifoserie nel corso della medesima giornata di gioco, non con scopo di discriminazione, ma in segno di protesta antagonistica, anche in considerazione della concreta mancanza dei destinatari dei cori in questione. La Società aggiunge, altresì, che il Giudice Sportivo avrebbe attenuato la sanzione inflitta alla Società medesima in applicazione della discriminante di cui alla lett. b) dell’art. 13 C.G.S. e rivendica il riconoscimento delle attenuanti di cui alle lett. “a” ed “e” del medesimo articolo, al fine di ottenere l’annullamento delle sanzioni irrogate, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all’art 13 stesso permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 31 ottobre 2013, per la Società è presente l’Avv. Cantamessa, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come le norme internazionali, quali quelle UEFA e FIFA richiamate dalla Società, non possono essere considerate “leggi delega” per i regolamenti italiani di giustizia sportiva, come, invece, sostenuto dalla Società medesima. I giudici italiani, pertanto, non possono che interpretare le norme nazionali, senza riferirsi necessariamente alla normativa internazionale. Ciò detto, i cori intonati dalla tifoseria del Milan non solo hanno natura discriminatoria nei confronti degli abitanti della città di Napoli, ma devono essere ritenuti per portata, dimensione, provenienza e percepibilità concretamente ed effettivamente offensivi e, quindi, come tali, sanzionabili ai sensi dell’art. 11, comma 3, C.G.S.. A tal proposito, la Corte desidera precisare che: (i) per “portata” si intende la capacità offensiva e discriminatoria del coro intonato, ovvero l’idoneità delle parole e delle espressioni utilizzate dalle tifoserie ad oltraggiare i destinatari del coro stesso; (ii) per “dimensione” si intende il numero di tifosi che intonano il coro oggetto di esame; (iii) per “provenienza” si intende l’individuazione dell’origine del coro ovvero del settore dello stadio in cui si trovano i sostenitori responsabili del coro medesimo; (iv) per “percepibilità” si intende l’idoneità del coro ad essere udito all’interno del terreno di giuoco e/o negli altri settori dello stadio. Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che, come sopra rilevato, i cori intonati dalla tifoseria milanista non possono che essere ritenuti meritevoli di sanzione ai sensi della norma sopra richiamata, dal momento che, tali cori, secondo quanto risulta dalle relazioni dei collaboratori della Procura Federale: (i) erano costituiti da espressioni oggettivamente offensive, in quanto dirette a denigrare la città di Napoli ed i suoi abitanti; (ii) sono stati intonati da circa 7/8 mila tifosi milanisti; (iii) erano provenienti da un settore specifico, il secondo anello della curva sud, in cui erano ubicati i sostenitori del Milan; (iv) sono stati percepiti da entrambi i collaboratori della Procura Federale, all’interno del recinto di giuoco. In merito, inoltre, alla presunta assenza di volontà discriminatoria da parte dei tifosi milanisti che hanno intonato i cori sanzionati, dovuta alla mancanza dei destinatari dei predetti cori, la Corte ritiene che tale elemento sia irrilevante ai fini del decidere. Invero, indipendentemente dalla presenza o meno dei predetti destinatari, i cori oggetto del presente giudizio hanno, come detto, oggettiva portata discriminatoria e, di conseguenza, sono, come sopra precisato, sanzionabili ex art. 11 C.G.S.. La Corte, infine, precisa che il Giudice Sportivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, non ha applicato l’esimente di cui alla lett. “b” dell’art. 13 C.G.S., al fine di ridurre le sanzioni comminate, ma ha meramente invocato l’art. 16, comma 2bis, C.G.S. al solo scopo di sospendere l’efficacia delle predette sanzioni. Il Giudice Sportivo, tra l’altro, non avrebbe potuto applicare la predetta esimente al caso di specie dal momento che l’art. 13 C.G.S. prevede l’applicabilità di tutte le esimenti in esso indicate alle sole ipotesi di violazione dell’art. 12 C.G.S. - e non anche, quindi, dell’art. 11 C.G.S. - da parte dei sostenitori di una determinata squadra. Ne consegue l’impossibilità di riconoscere, a favore della Società, anche le attenuanti previste dalle lett. “a” ed “e” dell’art. 13 C.G.S. e, pertanto, di annullare le sanzioni irrogate. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Milan S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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