F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CON RICHIESTA PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORAS EVANGELOS SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/HELLAS VERONA DEL 26.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO CON RICHIESTA PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORAS EVANGELOS SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/HELLAS VERONA DEL 26.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013)
Il calciatore MorasEvangelos, tesserato in favore della società Hellas Verona FC S.p.A., ha proposto reclamo con procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 37, comma 7, C.G.S. avverso la decisione pubblicata su Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Seria A, in relazione alla gara di Campionato di Serie A Internazionale/Hellas Verona del 26.10.2013, ha inflitto al medesimo calciatore la squalifica per
due giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto atteggiamento gravemente intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario afferrandolo con le mani al collo”. A sostegno del proprio reclamo, il calciatore offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo al provvedimento di espulsione adottato dal direttore di gara nei suoi confronti (e nei confronti del calciatore Belfodil della società Internazionale), ed alla conseguente decisione del Giudice sportivo oggetto del reclamo, diversa da quella rappresentata nel referto arbitrale e chiede che la Corte, in riforma del provvedimento impugnato, in via principale, riduca la sanzione irrogata
ad una sola giornata o, subordinatamente, ridetermini e converta la seconda giornata di squalifica in una ammenda. In particolare, il Moras contesta che i fatti corrispondano a quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto; non sarebbe quindi vero che “a fine gara il Sig. Belfodil n. 7 Inter e il sig. Moras n. 18 H. Verona reciprocamente per due volte facevano testa contro testa spingendo con il collo l’uno contro l’altro e portavano le mani al collo dell’altro stringendo la presa anche se non con eccessiva violenza” (cfr. referto arbitrale). Si sarebbe trattato, infatti, a dire del ricorrente, di un semplice “confronto” faccia a faccia tra due atleti avversari a fine gara, giustificato esclusivamente dal clima di tensione agonistica alimentatosi tra i due nel corso dell’incontro, ma del tutto privo di quei caratteri di gravità che, in linea teorica, avrebbero giustificato la particolare afflitività della sanzione comminata ad entrambi i calciatori. Tale ricostruzione troverebbe conferma anche nelle cronache apparse sui alcuni quotidiani sportivi del giorno successivo alla gara - nei quali la misura afflittiva del provvedimento dell’espulsione dei due calciatori sarebbe stata commentata con particolare sorpresa - nonchè dalla sequenza dei fotogrammi, esibiti dalla difesa del calciatore nel corso della riunione del 31.10.2013, che escluderebbe ogni ipotesi di atteggiamento violento tra i due calciatori tale da poter coincidere con il “prendersi al collo” descritto dall’arbitro nel proprio referto o con altra azione comunque in grado di arrecare conseguenze fisiche, di qualsivoglia entità, ai calciatori in questione. Inoltre, la valutazione del comportamento complessivamente tenuto dal calciatore Moras subito dopo la notifica del provvedimento di espulsione - il quale, seppure incredulo, dopo avere ricevuto le spiegazioni dell’arbitro, si sarebbe allontanato dal terreno di gioco senza protestare – dovrebbe condurre la Corte a riconoscere in favore del reclamante l’applicazione dell’attenuante la quale potrebbe comunque essere presa in considerazione della Corte anche in ragione dell’assenza di precedenti provvedimenti disciplinari a suo carico; come pure andrebbero valutati dalla Corte alcune decisioni degli Organi di giustizia sportiva nei quali, episodi come quello in esame, sarebbero stati valutati in termini di minore rigore. A giudizio della Corte il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto. La Corte, infatti, esaminati gli atti, ed ascoltato il direttore di gara, Sig. Celi, ritiene che le circostanze addotte dal reclamante non siano idonee a mettere in discussione la correttezza della sanzione comminata dal Giudice sportivo il quale, correttamente, ne ha stabilito la misura, conformemente alle previsioni dell’art. 19 C.G.S., sulla base della ricostruzione dell’accaduto riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto dell’arbitro); atti che, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 C.G.S. Ebbene, nel proprio referto, l’arbitro ha specificato con dovizia di particolari la condotta osservata dal Moras e dal Belfodil al termine della gara, precisando come i medesimi “per ben due volte” si confrontarono “testa a testa spingendosi con il collo l’uno contro l’atro e portavano le mani al collo dell’altro …stringendo la presa anche se non con eccessiva violenza”. Si trattò quindi di una azione prolungata nella quale le condotte dei due soggetti coinvolti, succedutesi in rapida sequenza, non possono essere valutate nei termini sostanzialmente assolutori invocati dal ricorrente. La circostanza che tale confronto si sia ripetuto per ben due volte per culminare nel reciproco afferrarsi per il collo, come inequivocabilmente descritto dal direttore di gara, esclude, peraltro, che possano avere un qualche rilievo - a prescindere dal problema della loro ammissibilità e della loro rilevanza ai fini della decisione del presente reclamo, stante la rigorosità dei presupposti stabiliti dall’art. 35 C.G.S. per l’utilizzazione da parte degli Organi della giustizia sportiva, quale mezzo di prova, di riprese televisive e filmati - i fotogrammi esibiti dalla difesa del ricorrente, tratti dalle riprese delle emittenti televisive. Si tratta infatti di immagini comunque parziali che non rappresentano l’episodio nella sua interezza per come è stato attentamente descritto dal rapporto dell’arbitro (che, come sopra riferito, riferisce di due episodi in stretta sequenza). Del resto, lo stesso direttore di gara, interpellato dalla Corte, ha avuto modo di ribadire e meglio illustrare la dinamica dei fatti, confermando quanto precisato nel proprio referto. Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte, valutata ogni altra rilevante circostanza, ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che quella applicata dal Giudice sportivo sia proporzionata, ex art. 19 C.G.S., alla natura ed alla gravità dei fatti commessi dal Sig. Moras. Per questi motivi, la C.G.F., sentito l’Arbitro, respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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