F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BELFODIL ISHAK SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/HELLAS VERONA DEL 26.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BELFODIL ISHAK SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/HELLAS VERONA DEL 26.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013) La società F.C. Internazionale Milano S.p.A., ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 37 C.G.S. avverso la decisione pubblicata su Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Seria A, in relazione alla gara di Campionato di Serie A Internazionale/Hellas Verona del 26.10.2013, ha inflitto al calciatore BelfodilIshak la squalifica per 2 giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto atteggiamento gravemente intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario afferrandolo con le mani al collo”. A sostegno del proprio reclamo, la ricorrente offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo al provvedimento di espulsione adottato dal direttore di gara nei suoi confronti (e nei confronti del calciatore Moras della società H. Verona), ed alla conseguente decisione del Giudice sportivo oggetto del reclamo, diversa da quella rappresentata nel referto arbitrale e chiede che la Corte, in riforma del provvedimento impugnato, riduca la sanzione irrogata. In particolare, la ricorrente contesta che i fatti corrispondano a quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto; non sarebbe quindi vero che “a fine gara il Sig. Belfodil n. 7 Inter e il sig. Moras n. 18 H. Verona reciprocamente per due volte facevano testa contro testa spingendo con il collo l’uno contro l’altro e portavano le mani al collo dell’altro stringendo la presa anche se non con eccessiva violenza” (cfr. referto arbitrale). Infatti, a dire del ricorrente, l’episodio che vide protagonisti i due calciatori sarebbe stato di limitatissima portata ai fini disciplinare dal momento che i due si sarebbero solo spinti “via l’uno dall’altro”, il fatto sarebbe “durato due secondi”, sarebbe stato di “una intensità al limite della rilevanza” e non avrebbe portato “a conseguenze lesive per alcuno dei calciatori”. In buona sostanza si sarebbe trattato di un episodio del tutto privo di quei caratteri di gravità che, in linea teorica, avrebbero giustificato la particolare afflitività della sanzione comminata ad entrambi i calciatori. Tale ricostruzione troverebbe conferma nelle immagini televisive che escluderebbero ogni ipotesi di atteggiamento violento tra i due calciatori tale da poter coincidere con quanto descritto dall’arbitro nel proprio referto o con altra azione comunque in grado di arrecare conseguenze fisiche, di qualsivoglia entità, ai calciatori in questione. Inoltre la sanzione sarebbe eccessiva rispetto a quelle comminate dal Giudice sportivo in altre fattispecie di contenuto analogo. A giudizio della Corte il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto. La Corte, infatti, esaminati gli atti, ed ascoltato il direttore di gara, Sig. Celi, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione la correttezza della sanzione comminata dal Giudice sportivo il quale, correttamente, ne ha stabilito la misura, conformemente alle previsioni dell’art. 19 C.G.S., sulla base della ricostruzione dell’accaduto riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto dell’arbitro); atti che, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 C.G.S. Ebbene, nel proprio referto, l’arbitro ha specificato con dovizia di particolari la condotta osservata dal Moras e dal Belfodil al termine della gara, precisando come i medesimi “per ben due volte” si confrontarono “testa a testa spingendosi con il collo l’uno contro l’atro e portavano le mani al collo dell’altro …stringendo la presa anche se non con eccessiva violenza”. Si trattò quindi di una azione prolungata nella quale le condotte dei due soggetti coinvolti, succedutesi in rapida sequenza, non possono essere valutate nei termini sostanzialmente assolutori invocati dalla ricorrente (“al limite dell’irrilevanza”). La circostanza che tale confronto si sia ripetuto per ben due volte per culminare nel reciproco afferrarsi per il collo, come inequivocabilmente descritto dal direttore di gara, esclude, peraltro, che possano avere un qualche rilievo - a prescindere dal problema della loro ammissibilità e della loro rilevanza ai fini della decisione del presente reclamo, stante la rigorosità dei presupposti stabiliti dall’art. 35 C.G.S. per l’utilizzazione da parte degli Organi della giustizia sportiva, quale mezzo di prova, di riprese televisive e filmati – le immagini televisive richiamate dalla ricorrente. Si tratta infatti di immagini comunque parziali che non rappresentano l’episodio nella sua interezza per come è stato attentamente descritto dal rapporto dell’arbitro (che, come sopra riferito, riferisce di due episodi in stretta sequenza). Del resto, lo stesso direttore di gara, interpellato dalla Corte, ha avuto modo di ribadire e meglio illustrare la dinamica dei fatti, confermando quanto precisato nel proprio referto. Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte, valutata ogni altra rilevante circostanza, ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che quella applicata dal Giudice sportivo sia proporzionata, ex art. 19 C.G.S., alla natura ed alla gravità dei fatti commessi dal Sig. Belfodil. Per questi motivi, la C.G.F., sentito l’Arbitro, respinge il ricorso il ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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