• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S. IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, SIG. MEZZAROMA MASSIMO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 14, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13, LETTERE A) E C), DEL C.U. 182/A DEL 4 GIUGNO 2013 – NOTA N. 538/20 PF 13-14/SP/BLP DEL 29.7.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 12.9.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S. IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, SIG. MEZZAROMA MASSIMO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 14, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13, LETTERE A) E C), DEL C.U. 182/A DEL 4 GIUGNO 2013 - NOTA N. 538/20 PF 13-14/SP/BLP DEL 29.7.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 12.9.2013)
Con ricorso introdotto nel rispetto dei termini e modalità regolamentari, l’A.C. Siena S.p.A. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 13/CDN del 12.9.2013, con la quale la detta Commissione ha inflitto all’odierna reclamante la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, per violazione dell’art. 8, comma 14 CGS, in relazione all’art. 13, lett. a) e c) del C.U. n. 182 del 4.6.2013. Quale motivo di gravame la ricorrente ha eccepito che le condotte oggetto di sanzione – e prima ancora di deferimento – sarebbero in stretto rapporto di continuazione con altre già precedentemente contestate e sanzionate, tanto nei confronti della società quanto del suo Presidente, pertanto, trattandosi di violazioni gestionali “analoghe” fra loro e commesse in tempi particolarmente ravvicinati, le stesse avrebbero integrato i presupposti della continuazione, applicabile anche in ambito disciplinare innanzi gli Organi di Giustizia Sportiva. La discussione del gravame veniva fissata per la seduta dell’8.11.2013, nel corso della quale comparivano il rappresentate della Procura e il difensore della soc. Siena sollecitando, rispettivamente, il rigetto e l’accoglimento del gravame. Ad avviso della Corte il reclamo è infondato e va disatteso. La decisione di prime cure, infatti, ha correttamente motivato che, mentre le sanzioni già irrogate riguardavano il mancato pagamento di ritenute IRPEF e contributi INPS in relazione agli emolumenti dovuti a tesserati per alcune mensilità dell’anno 2013, l’odierno procedimento è relativo al mancato deposito di fideiussioni e, quindi, non consente di condividere l’eccezione di identità sollevata dalla parte a fini di invocare il principio della continuazione, peraltro da escludere in quanto tale istituto non è previsto nel vigente sistema normativo, come statuito da questa Corte a Sezioni Unite (decisione 23.2.2011, in Com. Uff. n. 230/CGF). Del resto, non può trascurarsi che l’intervenuto patteggiamento del Presidente della Società reclamante, ancorchè lo stesso non costituisca elemento rilevante ai fini della colpevolezza, appare pur sempre convincente indizio della responsabilità contestata. Infine, va disattesa anche la richiesta avanzata in via subordinata dall’A.C. Siena, con la quale la ricorrente sollecita l’applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia, eventualmente anche di altra natura: la disposizione dell’art. 8, comma 14, C.G.S., letteralmente prevedendo: “l’applicazione nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica”, non consente riduzione e/o modificazione alcuna alla sanzione deliberata. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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2. RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S. IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, SIG. MEZZAROMA MASSIMO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 14, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13, LETTERE A) E C), DEL C.U. 182/A DEL 4 GIUGNO 2013 – NOTA N. 538/20 PF 13-14/SP/BLP DEL 29.7.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 12.9.2013)"