F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD PRIMO E SECONDO ANELLO” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S., INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 66 del 28.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD PRIMO E SECONDO ANELLO” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S., INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 66 del 28.10.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Juventus/Genoa, disputato in data 27 ottobre 2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla Juventus F.C. S.p.A. la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “curva sud primo e secondo anello” privo di spettatori, per aver alcuni suoi sostenitori, collocati nel predetto settore dello stadio, in svariate occasioni nel corso della gara, intonato cori espressivi di discriminazione per origine territoriale e, quindi, rilevanti ai fini sanzionatori per “dimensione e percepibilità”, nei confronti degli abitanti della città di Napoli. Il Giudice Sportivo ha ritenuto, inoltre, equo predisporre, nei confronti della Società,la sospensione dell’esecuzione delle sanzioni alle condizioni di cui all’art. 16 n. 2bis C.G.S., in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Autorità di pubblica sicurezza nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e discriminazione. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Juventus F.C. S.p.A., la quale sostiene che i cori contro i “napoletani” sarebbero stati intonati dai propri sostenitori, così come anche da altre tifoserie nel corso della medesima giornata di gioco, non con scopo di discriminazione, ma in segno di protesta antagonistica, anche in considerazione della concreta mancanza dei destinatari dei cori in questione. La Società, inoltre, chiede che la sanzione comminata venga ridotta, atteso il profuso impegno della stessa nella prevenzione e nel contrasto di ogni manifestazione di discriminazione. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22 novembre 2013, per la società, in sostituzione dell’Avv. Chiappero, è presente l’Avv. Turco, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, in merito alla presunta assenza di volontà discriminatoria da parte dei tifosi juventini che hanno intonato i cori sanzionati, dovuta alla mancanza dei destinatari dei predetti cori, ritiene che tale elemento sia irrilevante ai fini del decidere. Invero, indipendentemente dalla presenza o meno dei predetti destinatari, i cori oggetto del presente giudizio hanno oggettiva portata discriminatoria e, di conseguenza, sono sanzionabili ex art. 11, commi 1 e 3, C.G.S.. Quanto, invece, all’entità della sanzione irrogata, la Corte rileva come, applicando alla fattispecie oggetto del presente procedimento il minimo edittale previsto dall’art. 11, comma 3 C.G.S., il Giudice Sportivo abbia già tenuto conto delle circostanze richiamate dalla Società in merito all’impegno di quest’ultima nell’attività di prevenzione e lotta alle manifestazioni di discriminazione. Ciò detto, la Corte, pertanto, ritiene che detta sanzione sia congrua. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Juventus F.C. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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