F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. CITTA’ DI PALERMOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. SINISA ANDELKOVIC A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S, GARA REGGINA/PALERMO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 35 del 19.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. CITTA’ DI PALERMOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. SINISA ANDELKOVIC A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S, GARA REGGINA/PALERMO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 35 del 19.11.2013) Con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 35 del 19 novembre 2013 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie B, a seguito di mirata segnalazione del Procuratore Federale ed avendo riguardo alla gara del campionato di serie B Reggina/Palermo del 16.11.2013, ha applicato nei confronti del calciatore SinisaAndelkovic la sanzione della squalifica “per 1 giornata effettiva di gara”. Con la mentovata sanzione è stata punita la condotta gravemente antisportiva del predetto tesserato rilevata attraverso la visione delle riprese televisive ex art. 35 C.G.S. e così ricostruita "...il calciatore rosanero, a seguito di un tiro da fuori area respinto dal proprio portiere, si posizionava a pochi metri dalla linea di porta, opponendosi così alla ribattuta di un calciatore amaranto inginocchiandosi ed allargando il braccio sinistro che intercettava la traiettoria del pallone". Avverso tale decisione ha interposto reclamo la società U.S. Città di Palermo S.p.A. (di seguito anche Palermo o società del Palermo) che, a sostegno della spiegata impugnazione, deduce: a) l’insussistenza dei presupposti normativi richiesti per accedere alla prova televisiva ex articolo 35 C.G.S. nella parte in cui prescrive che le condotte ivi considerate non siano state viste dall’arbitro. Di contro, nel caso in esame, l’arbitro avrebbe visto l’intera azione di gioco, prendendo la decisione di concedere il calcio d’angolo. E le stesse osservazioni varrebbero anche rispetto all’assistente dell' arbitro il quale, nonostante le proteste dei calciatori della Reggina, sarebbe rimasto fermo sulle decisioni assunte dall’arbitro; b) l’inconfigurabilità, in fatto, di una condotta gravemente antisportiva. Il calciatore SinisaAndelkovic, dopo essere scivolato, si sarebbe frapposto con il corpo al tiro del calciatore avversario, di talché la sua condotta, tenuto conto anche della distanza, non sarebbe volontariamente preordinata ad intercettare il pallone. D’altro canto non potrebbe nemmeno validamente sostenersi, secondo la reclamante, che la deviazione di Andelkovic abbia impedito con certezza una rete. Sulla scorta delle suindicate premesse il Palermo ha, dunque, concluso per l’annullamento della sanzione applicata. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla suddetta società nel corso dell’udienza di discussione. Il reclamo e' fondato e, pertanto, va accolto. Com’è noto, l’articolo 35, comma 1.3., ultimo capoverso, prevede che “In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale”. Tra le ipotesi espressamente contemplate dalla suindicata disposizione va annoverata anche quella della condotta gravemente antisportiva, così specificamente declinata, per quanto di più diretto interesse, al punto4) della relativa elencazione "l’impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano". Orbene, in disparte le questioni in rito sull’ammissibilità della prova televisiva, qui estesa ad un'ipotesi peculiare in cui il direttore di gara non ha colto uno specifico (ancorché rilevante) particolare di un'azione di gioco caduta, comunque, nel suo complesso, sotto la sua diretta percezione, deve ritenersi dirimente ai fini della definizione della res iudicanda la mancanza di un quadro probatorio assistito da una pregnante valenza dimostrativa tale da consentire di sussumere, in termini di certezza ovvero di elevata verosimiglianza, il comportamento serbato dal calciatore rosanero nella fattispecie in addebito che, come sopra già evidenziato, richiede una piena partecipazione dell’autore alla condotta gravemente antisportiva anche sul versante dell’elemento soggettivo dell’illecito. Ed, invero, nella ricostruzione privilegiata dal giudice di prime cure è rimasta del tutto obliterata la circostanza che, immediatamente dopo il primo tiro indirizzato alla porta del Palermo, il calciatore Andelkovic, cambiando improvvisamente direzione di corsa, scivolava sì da trovarsi, al momento del secondo tiro, in una posizione innaturale (in ginocchio) e di precario equilibrio, proseguendo nel suo moto fino a cadere al suolo in posizione prona. Ed è proprio durante tale fase che il calciatore, comunque proteso a fare scudo con il proprio corpo, ha intercettato con il proprio braccio sinistro il pallone, peraltro calciato da distanza ravvicinata. Ordunque, privilegiando una lettura dinamica dell’intera azione, a giudizio di questa Corte, la posizione del suddetto braccio non costituisce indice univoco di una chiara volontà di impedire in maniera antisportiva la realizzazione di una rete. Ed, invero, il progressivo distacco del braccio dal corpo potrebbe trovare una spiegazione alternativa nell’istintiva reazione di protendere le mani a terra per proteggersi dalla caduta. Il Collegio, pertanto, non può che prendere atto del fatto che la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della sanzione qui gravata non può dirsi sufficientemente provata ed è di tutta evidenza che il dubbio ragionevole, non smentibile, non può che risolversi con l’accoglimento del reclamo. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F., visto l’art. 35, comma 1.3 C.G.S., accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’U.S. Città di Palermo di Palermo e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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