F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAROFALO AGOSTINO SEGUITOGARA MODENA/CARPI DEL 17.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 35 del 19.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAROFALO AGOSTINO SEGUITOGARA MODENA/CARPI DEL 17.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 35 del 19.11.2013) Con reclamo ritualmente proposto il Modena F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 35 del 19.11.2013 L.N.P. Serie B). Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha irrogato al Sig. Garofalo Agostino, componente della panchina aggiuntiva, la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere al termine della gara Modena/Carpi” del 17.11.2013, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, colpito con un violento schiaffo al volto un allenatore della squadra avversaria”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito, relativamente alla oggettiva irregolarità ma non violenta nella condotta, la eccessività della sanzione irrogata anche considerato il comportamento tenuto nella circostanza dal Sig. Costi Giandomenico componente della panchina aggiuntiva del Carpi. Ha concluso chiedendo la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara. Alla seduta del 28.11.2013 tenutasi davanti alla C.G.F.- I Sezione giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Osserva, a tal’uopo, questa Corte, disattendendo le eccezioni della reclamante, che la condotta tenuta dal calciatore Garofalo Agostino, come refertato dal 1° assistente arbitrale, deve ritenersi di natura violenta e giammai irregolare come pretenderebbe la reclamante. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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