F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. VALENZANO VALERIA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/DOMINA NEAPOLIS ACADEMY DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 39 del 13.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. VALENZANO VALERIA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/DOMINA NEAPOLIS ACADEMY DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 39 del 13.11.2013) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio femminile, nel Com. Uff. n. 39 del 13 novembre 2013, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Femminile di Serie B Girone D Salento Women Soccer/Domina Neapolis Academy svoltasi il 10 novembre 2013, comminava a carico della calciatrice Valenzano Valeria, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per condotta violenta concretizzatasi nell’aver colpito deliberatamente con un calcio un’avversaria”. Nel ricorso avverso la suddetta decisione, interposto il 14 novembre 2013, la A.S.D. Salento Women Soccer lamenta “la marcata genericità descrittiva degli eventi e l’adozione di formule di stile” che caratterizzerebbero il referto arbitrale, atteso che le “connotazioni soggettive ed oggettive dell’azione della tesserata condurrebbero a rubricare il suo comportamento nell’ambito non della condotta violenta quanto piuttosto in quello della condotta antisportiva, punibile con la sanzione minima edittale di una giornata di squalifica o in quella di cui all’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. Infatti la Valenzano durante un’azione di gioco e nel tentativo di impossessarsi del pallone avrebbe effettuato (senza alcuna intenzionalità di violenza e senza l’astratta idoneità lesiva della condotta) solo un intervento in scivolata che avrebbe reso inevitabile l’impatto con la gamba di un’avversaria. Conclusivamente la società ricorrente chiede per la calciatrice: la riduzione della sanzione, in via principale, a 1 giornata e in subordine, a due giornate di squalifica. L’appello, in quanto parzialmente fondato va accolto, Occorre considerare, anzitutto, che il referto arbitrale, assai generico, parla semplicemente di calcio dato ad un’avversaria senza ulteriori precisazioni e senza descrizione degli eventi e di situazioni circostanziali e dice, altresì, che non ci sono state conseguenze. Va inoltre posto in rilievo che il giudice di prime cure, andando oltre la stringata descrizione fatta nel referto, parla di calcio dato “deliberatamente”, senza addurre al riguardo motivazioni o fatti sui cui fonda tale apprezzamento. In siffatta situazione, ad avviso di questo giudice, dagli atti non emerge con sicurezza se il calcio sia stato sferrato prescindendo dal contesto di un’azione o fase di gioco (e quindi in diretto rapporto funzionale con la foga agonistica connessa alla stessa e quindi in definitiva in una condotta antisportiva) o se invece il calcio sia estraneo a detta azione e sia quindi collegato ad una chiara intenzionalità aggressiva e lesiva. La convinzione di questo giudice sulla plausibilità e credibilità della prima soluzione è corroborata dal fatto che dal calcio non sono derivate conseguenze (neppure quelle dell’intervento di sanitari), avendo la calciatrice potuto continuare la gara. Infatti, come già affermato in altre occasioni, in una condotta violenta l’intenzionalità e la volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica sono di per sé strettamente collegate In siffatta situazione, ad avviso di questo giudice, dagli atti non emerge con sicurezza se il calcio sia stato sferrato prescindendo dal contesto di un’azione o fase di gioco (e quindi in diretto rapporto funzionale con la foga agonistica connessa alla stessa e quindi in definitiva in una condotta antisportiva) o se invece il calcio sia estraneo a detta azione e sia quindi collegato ad una chiara intenzionalità aggressiva e lesiva. La convinzione di questo giudice sulla plausibilità e credibilità della prima soluzione è corroborata dal fatto che dal calcio non sono derivate conseguenze (neppure quelle dell’intervento di sanitari), avendo la calciatrice potuto continuare la gara. Infatti, come già affermato in altre occasioni, in una condotta violenta l’intenzionalità e la volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica sono di per sé strettamente collegate alla verifica, nel senso se sia o meno concretamente intervenuta, dell’astratta idoneità lesiva dell’atto. Insomma, ritiene questa Corte che nella fattispecie si tratti non di una vera e propria violenza - che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri - bensì piuttosto di un comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto per la contesa del pallone e frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco, comportamento qualificabile, in definitiva, come condotta antisportiva. Ne consegue che, quanto all’entità della sanzione, la fattispecie va sussunta nella previsione dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica a 2 giornate. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Salento Women Soccer di Cavallino (Lecce), riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Valenzano Valeria a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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