F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 05 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3) RICORSO AGENTE DEI CALCIATORI, SIG. SCAPINI DAVIDE ACTIO NULLITATIS AVVERSO DELIBERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – COM. UFF. N. 153/CGF DEL 25.1.2013 – N. 203/CGF DEL 12.3.2013 – N. 235/CGF DEL 5.4.2013 E N. 37/CGF DEL 9.9.2013

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 05 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3) RICORSO AGENTE DEI CALCIATORI, SIG. SCAPINI DAVIDE ACTIO NULLITATIS AVVERSO DELIBERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – COM. UFF. N. 153/CGF DEL 25.1.2013 – N. 203/CGF DEL 12.3.2013 – N. 235/CGF DEL 5.4.2013 E N. 37/CGF DEL 9.9.2013 Il sig. Davide Scapini, con ricorso ricevuto in data 6 novembre 2013, richiamando una precedente decisione della III Sezione della Corte di Giustizia Federale, ha proposto azione di nullità nei confronti della decisione assunta dalla V Sezione della Corte di Giustizia federale nelle riunioni del 24.1.2013 e del 4.4.2013. A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente afferma una supposta violazione del principio della immutabilità del giudice, in quanto, a dire del ricorrente, si sarebbero alternati, nel procedimento in esame ben tre diversi collegi giudicanti. In particolare il ricorrente afferma che il Collegio della riunione del 24.1.2013, che si era riservata la decisione sulle fondamentali eccezioni pregiudiziali e preliminari, sarebbe sostanzialmente mutato al momento (riunione del 12.3.2013) di assumere la decisione di rigetto relativa alla improcedibilità del deferimento, per poi mutare ancora nella riunione finale del 4.4.2013. Successivamente il ricorrente formula censure alla decisione impugnata, soffermandosi su alcuni aspetti sostanziali della vicenda in esame, che, per il principio della definitività delle decisioni della Corte di Giustizia Federale, non possono essere oggetto di valutazione, in questa sede, se non in presenza dei presupposti di cui all’art. 39 C.G.S.. La Corte di Giustizia Federale, dopo attenta disamina degli atti processuali, ascoltate, all’udienza del 5 dicembre le ragioni esposte dal dr. Giovanni Carabellò, ritiene inammissibile l’actio nullitatis avanzata dal ricorrente per insussistenza dei presupposti che la legittimano. Come è ben noto, tale azione può essere esperita avverso provvedimenti giuridicamenti inesistenti, tra i quali non può essere fatta rientrare la decisione impugnata. Di talchè non risulta pertinente il richiamo del ricorrente al precedente giurisprudenziale della III Sezione di codesta Corte, dove, correttamente si fa riferimento all’inesistenza dei provvedimenti quale presupposto per l’esercizio dell’actio nullitatis. Rileva, peraltro, la Corte che, nel caso di specie, risulta del tutto infondata nel merito la tesi dell’ingiustificato mutamento del Collegio giudicante, in quanto a norma dell’art. 31, comma 4° C.G.S. le sezioni con funzioni giudicanti giudicano con la partecipazione di cinque componenti e, nella fattispecie in esame, i giudici federali Pappa, Zoppellari, Cantini, Deroma e Sferrazza hanno partecipato a tutte le udienze del procedimento in oggetto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Scapini Davide. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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