F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 26 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. RONDINI FULVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. ED ALL’ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C., IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. – NOTA N. 6596/1018 PF11-12 AM/MA DEL 17.4.2013 -(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 6.6. 2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 26 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. RONDINI FULVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. ED ALL’ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C., IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. - NOTA N. 6596/1018 PF11-12 AM/MA DEL 17.4.2013 -(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 6.6. 2013) Con sentenza del Tribunale di Arezzo del 24.11.2011 veniva dichiarato il fallimento dell'Associazione calcistica Sangiovannese S.r.l. Appreso del fallimento, la Procura Federale apriva procedimento per violazione degli artt. 16 e 21, comma 2 e 3, N.O.I.F. nei confronti di tutti i "Dirigenti" che avevano amministrato la società nel biennio precedente al fallimento, ivi compreso il Sig. Fulvio Rondini che era stato nominato dall'assemblea in data 16.4.2011 a seguito di revoca per giusta causa, ai sensi dell'art. 2383 c.c., del precedente Consiglio di Amministrazione: il Rondini assumeva la carica di presidente ed i Sigg.ri Andrea Failli e Luciano Volpi consiglieri, rimasti in carica fino al 28.9.2011, data in cui l'assemblea deliberava lo scioglimento della società, con la nomina del Sig. Giuseppe Morbidelli quale liquidatore. La Società Sangiovannese già dall'esercizio chiuso al 30 giugno 2008 ha evidenziato uno squilibrio economico-finanziario e, negli esercizi successivi, un consistente deficit patrimoniale, con una struttura di costi troppo onerosa rispetto ai ricavi; tutti i bilanci presi in esame nel periodo considerato (30.6.2009-31.12.2009-30.6.2010, quest'ultimo non approvato dall'assemblea) sono stati, infatti, chiusi con consistenti perdite (€ 455.342 al 30.06.2008, € 161.675 al 30.06.2009, € 13.811 al 31.12.2009, nonché € 291.578 ed € 128.023,75 risultanti dall'analisi delle situazioni contabili, rispettivamente al 30.06.2010 e 30.9.2010, acquisite dal collegio sindacale in assenza della predisposizione della bozza di bilancio al 30.6.2010). La situazione debitoria anche per omessi versamenti di I.V.A., I.N.A.I.L., ENPALS ed altri debiti verso tesserati, fornitori e banche veniva evidenziata in particolare nelle relazioni ispettive della Co.Vi.So.C. del 23 settembre 2009, del 22 gennaio 2010, del 28 maggio 2010. Venivano altresì acquisiti i verbali del Collegio Sindacale redatti successivamente alla data dell'ispezione del 22.01.2010, dai quali emerge, ancora una volta, lo stato di tensione finanziaria e il presente indebitamento... con espresso invito al Consiglio di Amministrazione di convocare quanto prima l'Assemblea dei soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti. amministrativa, contabile e finanziaria. Pertanto, atteso che l'art. 21, comma 2, N.O.I.F. prevede che non possono essere "dirigenti", né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento". Ritenuto che la documentazione in atti, secondo la Procura Federale, è idonea a far ritenere che nella specie tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario, nel biennio antecedente il fallimento, e che hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione della stessa, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (Com. Uff. n. 36/CDN del 20 novembre 2008). Tutto ciò premesso, la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale tutti gli amministratori del biennio antecedente il fallimento, compreso l'ultimo Sig. Fulvio Rondini (nominato in data 16 aprile 2011) per la violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, comma 2 e 3, C.G.S. in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21 commi 2 e 3, N.O.I.F. e dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., avendo ricoperto la carica di Presidente dal 14 aprile al 28 settembre 2011, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alla nuova iscrizione al Campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2011/2012 ed al successivo fallimento della società. Con decisione del 6 giugno 2013 (Com. Uff. n. 95/CND del 06.06.2013) la Commissione Disciplinare Nazionale ha sanzionato oltre ai precedenti amministratori anche il Rondini con l'inibizione per mesi 18. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Rondini, deducendo, come si rileva dall'atto di deferimento, che allo stesso è stata attribuita una responsabilità del tutto residuale e non viene minimamente accostato agli amministratori che negli anni precedenti il fallimento hanno avuto sia cariche gestionali che economiche. Osserva, inoltre, che esso Rondini nel breve periodo in cui ha ricoperto la carica di Presidente non aveva alcun potere o delega di natura economica che lo autorizzasse a disporre a compiere pagamenti. Sottolinea, che al Rondini nell'atto di deferimento viene effettuata una sola specifica contestazione, ovvero non aver iscritto la A.C. Sangiovannese S.r.l. al campionato di competenza in Lega Pro nella Stagione Sportiva 2011/2012. In sede di trattazione orale del procedimento disciplinare, il rappresentante della Procura Federale ha sostenuto per la prima volta che il Rondini non è stato deferito per la mancata iscrizione al campionato della A.C. Sangiovannese S.r.l. in quanto questa sarebbe stata solo una conseguenza degli atti di "mala gestio" dallo stesso compiuti antecedentemente e rappresentati da due specifici atti: 1) la mancata approvazione del bilancio; 2) non aver richiesto il fallimento, ma solo aver sciolto la società mettendola in liquidazione. La Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto provata la responsabilità del Rondini sulla base di ulteriori e diversi presupposti rispetto a quelli sopra evidenziati dalla Procura Federale, ritenendo che lo stesso abbia compiuto una specifica attività di "mala gestio, rappresentata dal mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi per i quali il Rondini è stato già giudicato ed inibito per mesi 4 in via definitiva dagli Organi di giustizia sportiva"(v. Com. Uff. n. 60 CND del 1 dicembre 2012). Tali addebiti non hanno neppure trovato riscontro nell'analisi delle responsabilità sia civili, che penali, effettuate nell'ambito del procedimento fallimentare nei confronti della fallita A.C. Sangiovannese S.r.l., pendente innanzi al Tribunale di Arezzo. Significative, a riguardo le dichiarazioni del curatore fallimentare in data 6 maggio 2013: "Alla data odierna non sono state riscontrate responsabilità, sia di natura civile, che penale, a carico del Sig. Fulvio Rondini, in merito al periodo in cui lo stesso ha ricoperto cariche sociali in seno alla società fallita indicata in oggetto, per cui a suo carico non sono state avviate azioni legali di responsabilità e/o richiesta di danni". Da ciò si deduce che il Rondini non è responsabile di alcun comportamento di "mala gestio" che abbia, poi, determinato o comunque contribuito al fallimento della A.C. Sangiovannese 1927 S.r.l.. Il Rondini ha provveduto nel mese di settembre 2011 a disporre lo scioglimento della società mettendola in liquidazione come da verbale redatto dal Notaio Dott. Eugenio Idolo, del 28 settembre 2011, e tale condotta è stata ritenuta dal Giudice Delegato al fallimento e dal Curatore fallimentare conforme ai doveri imposti dalla legge e nessun addebito in ambito civile e penale viene mosso al Rondini. Passando all'analisi delle due condotte contestate (mancata iscrizione della A.C. Sangiovese S.r.l. al campionato di Lega Pro 2011/2012; inibizione per mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi dovuti ai tesserati della A.C. Sangiovannese S.r.l.), rileva la difesa del Rondini che la mancata iscrizione al campionato non rappresenta un atto di "mala gestioma ne sarebbe una conseguenza, come sostenuto dalla Procura Federale". D'altronde occorre evidenziare che per ottenere la Licenza Nazionale necessaria all'iscrizione ad un campionato professionistico non è sufficiente inviare presso la Lega di appartenenza la richiesta di iscrizione, quanto piuttosto compiere una serie di adempimenti economici che il Rondini, secondo la difesa, non avrebbe potuto comunque compiere in quanto privo di poteri e deleghe di natura economica e stante la grave crisi economica e di insolvenza. Analizzando adesso la condotta di "mala gestio" contestata al Rondini, consistente nel mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi, lo stesso è già stato sanzionato con una inibizione di 4 mesi con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 1° febbraio 2012. In tale procedimento le inadempienze economico-finanziarie contestate erano le seguenti: - mancato pagamento emolumenti IRPEG e contributi ENPALS dovute ai tesserati nelle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011; - mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di settembre 2012; - mancato pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Si rileva a riguardo che il Rondini è stato nominato Presidente nell'assemblea del 16 aprile 2011 di guisa che ha assunto la carica sociale nella A.C. Sangiovannese in una data successiva alla maturazione di tutti i suddetti pagamenti e la causa è da ricercare unicamente in chi ha autorizzato tali voci di spesa sottoscrivendo i relativi contratti nell'accertato dissesto finanziario. Tale situazione trova riscontro nelle osservazioni contenute nelle varie ispezioni della Co.VI.So.C.. Premesso, pertanto, che il dissesto finanziario era già ampiamente esistente alla verifica degli Ispettori Co.VI.So.C. del 22 novembre 2010 è evidente, secondo la difesa che lo stesso non sia stato causato dal Rondini. Va rilevato anche che l'assenza di comportamenti scorretti da parte del Rondini esclude in capo allo stesso una responsabilità disciplinare per il fallimento della A.C. Sangiovannese S.r.l. Si richiamano i principi stabiliti dalla Corte Federale (v. Com. Uff. n. 21/Cf del 28 giugno 2007, parere interpretativo) e da ultimo la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 044/CGF del 20 settembre 2011 secondo la quale la responsabilità conseguente al fallimento non è "oggettiva", ma interpretativa dell'art. 21, 2° e 3° N.O.I.F., di guisa che non può farsi discendere, in modo automatico, alcuna riprovevolezza dal "fatto" fallimento. Ne consegue che va scrutinata, con rilevanza della personalità della condotta e con il criterio dell'efficienza causale, l'effettiva responsabilità dell'amministratore...". La Corte di Giustizia Federale, pertanto, afferma che per aversi responsabilità disciplinare deve essere valutata l'effettiva responsabilità dell'amministratore in relazione agli atti compiuti dallo stesso e l'effettiva incidenza sul progressivo aggravarsi delle condizioni economiche della società. Si rileva, infine dalla difesa, che se l'unico atto contestabile al Rondini è rappresentato dai fatti per i quali è già intervenuta decisione definitiva ex art. 23 C.G.S. a suo carico, nella determinazione della sanzione l'adita Corte deve tener conto della sanzione inflitta. Si ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta al Rondini sia eccessivamente afflittiva e sproporzionata ai fatti contestati e qualora lo stesso non venga prosciolto si chiede una congrua ed equa riduzione. Il reclamo è solo parzialmente fondato. Va respinta, anzitutto, la tesi che il Rondini da Presidente della società non avesse alcun potere o delega di natura economica che lo autorizzasse a compiere pagamenti. Il presidente, rappresentante legale di una società, non abbisogna di alcuna delega, ma ha tutti i poteri necessari per il regolare funzionamento della società ed il dovere di fare adempiere agli oneri ad essa incombenti. La Commissione disciplinare ha ritenuto che il Rondini abbia compiuto una specifica attività di "mala gestio" rappresentata dal mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi, che venivano a scadere durante il suo mandato; per le suddette inadempienze il Rondini è stato già giudicato ed inibito per mesi 4, in via definitiva, dagli organi di giustizia sportiva (v. Com. Uff. n. 60/CND del 1° dicembre 1912). Prive di rilevanza, nell'ambito della giustizia sportiva, appaiono le vicende del processo penale e le dichiarazioni del curatore fallimentare. Di fatto le inadempienze accertate non possono non aver avuto incidenza sulla situazione di dissesto già grave e conclamata, ponendosi in relazione causale con la dichiarazione di fallimento. Altra negligenza significativa è la mancata iscrizione della A.C. Sangiovannese S.r.l. al campionato di Lega Pro 2011/2012 in quanto l'iscrizione al campionato è il presupposto per continuare a dar vita alla società (a prescindere dalle contingenti condizioni economiche). Anche tale condotta negativa ha contribuito ad aggravare la situazione societaria. E' indubbio, peraltro, che le responsabilità del Rondini sono di poco momento rispetto alla gravità delle condotte dei precedenti amministratori. Appare equa, pertanto, la riduzione della sanzione dell'inibizione a mesi 6. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Rondini Fulvio ridetermina la sanzione inflitta nell’inibizione per mesi 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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