F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 26 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. BUONAIUTO CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE 5 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 8689/839 PF 12-13/AM/MA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2013) 4. RICORSO SIG. LOSCHIAVO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 8689/839 PF 12-13/AM/MA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2013) 5. RICORSO BENEVENTO CALCIO S.P.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ADDEBITATE AI PROPRI TESSERATI BONAIUTO CRISTIAN E LOSCHIAVO ANTONIO – NOTA N. 8689/839 PF 12-13/AM/MA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 26 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. BUONAIUTO CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE 5 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8689/839 PF 12-13/AM/MA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2013) 4. RICORSO SIG. LOSCHIAVO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8689/839 PF 12-13/AM/MA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2013) 5. RICORSO BENEVENTO CALCIO S.P.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ADDEBITATE AI PROPRI TESSERATI BONAIUTO CRISTIAN E LOSCHIAVO ANTONIO - NOTA N. 8689/839 PF 12-13/AM/MA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2013) I tre ricorsi, proposi contro la medesima decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, originata da un unico deferimento del Procuratore Federale, sono riuniti, in considerazione della loro evidente connessione oggettiva e soggettiva. La decisione impugnata ha giudicato fondato il deferimento proposto dal Procuratore Federale all’esito delle indagini scaturite dall’esposto (prot. n. 5481 in data 8 marzo 2013) del Sig. Mariano Grimaldi. In particolare, secondo la Commissione Nazionale Disciplinare, dovrebbe ritenersi provato il complessivo impianto accusatorio contenuto nell’atto di deferimento. In sintesi, il Direttore Sportivo della Soc. Benevento, Sig. Antonio Loschiavo, avrebbe compiuto indebite pressioni per convincere il calciatore Buonaiuto Cristian a revocare il rapporto di agenzia con il Sig. Mariano Grimaldi. Da tale episodio scaturisce l’affermata responsabilità disciplinare del Loschiavo e, di riflesso, la responsabilità oggettiva della società. Nel corso delle indagini, poi, il calciatore Buonaiuto, negando la sussistenza delle indicate pressioni, avrebbe dichiarato il falso agli organi della Procura Federale, rendendosi responsabile della violazione punita con la sanzione della squalifica per 2 giornate. I tre atti di ricorso, che contestano, con ampia motivazione e con argomenti sostanzialmente coincidenti, la ricostruzione dei fatti contenuta nell’atto di deferimento e recepita nella decisione impugnata, sono fondati. Un attento e approfondito esame delle risultanze istruttorie delle indagini induce questa Corte a ritenere non adeguatamente comprovata l’asserita ingerenza indebita del Direttore Sportivo Loschiavo sulle decisioni del calciatore Buonaiuto in ordine alla revoca del proprio agente Grimaldi. Va premesso che, effettivamente, risulta dimostrato che il calciatore Buonaiuto abbia provveduto alla revoca del rapporto di agenzia instaurato con l’agente Grimaldi, senza, peraltro, attribuire alcun nuovo incarico ad altro procuratore. Non sono emersi, invece, inequivoci elementi idonei a confermare che vi sia stato una concreta e indebita ingerenza del direttore Loschiavo nella scelta compiuta dal calciatore. A sostegno dell’ipotesi accusatoria si pone la deposizione del Grimaldi, il quale fa riferimento, a sua volta, alle dichiarazioni rese dal Buonaiuto in un incontro svoltosi il 26 febbraio 2013 alla presenza del padre del calciatore, del Sig. Roberto Barberis, maresciallo ordinario dell’Esercito italiano, del Dott. Salvatore Iodice, anch’egli agente di calciatori e del figlio Kael. Il Grimaldi ha sostenuto che il Buonaiuto gli avrebbe riferito che durante gli allenamenti era stato avvicinato dal Loschiavo, il quale, senza mezzi termini gli aveva comunicato che “se lui avesse cambiato agente e se ne avesse preso uno indicato da lui, avrebbe avuto netti miglioramenti sia in termini economici che tecnici”. Questa versione dei fatti è stata confermata dal solo Iodice, il quale, peraltro, risulta essere anche in rapporto di sostanziale collaborazione con il Grimaldi. Tutti gli altri soggetti presenti all’incontro del 26 febbraio hanno riferito, invece, di un colloquio più complesso, nel corso del quale il Buonaiuto avrebbe espresso l’intenzione di rinunciare alla collaborazione del procuratore Grimaldi, poiché questi non era riuscito a portarlo in una categoria superiore, affidandosi, ove necessario, alla società di appartenenza, senza individuare un nuovo procuratore. Anche il Loschiavo, dal canto suo, ha sempre negato con fermezza di avere svolto alcune illecita pressione sul calciatore. Va aggiunto che nessun altro elemento indiziario diverso dalle dichiarazioni del calciatore Buonaiuto, riferite dal Grimaldi e dal suo collaboratore Iodice hanno suffragato la tesi della esistenza di possibili ingerenze del Loschiavo sulla decisione del tesserato di revocare il proprio agente. Significativa, al riguardo, risulta la deposizione del Sig. Barberis, il quale riferisce che “il calciatore era giù di morale, quasi imbarazzato nei confronti del Gimaldi, il quale gli chiese cosa gli dovesse dire. Il calciatore rispose che non aveva più intenzione di essere gestito dal dr. Grimaldi sia perché non era stato ceduto a Gennaio ad altra società, sia perché la società gli aveva detto di volerlo gestire direttamente come un figlio”. In mancanza di univoche prove in ordine alla sussistenza del fatto obiettivo della ipotizzata ingerenza del Loschiavo nelle scelte compiute dal calciatore Buonaiuto, viene meno anche l’illecito contestatogli: non può dirsi dimostrata, infatti, la falsità delle dichiarazioni rese agli organi della Procura Federale, nel corso delle indagini. In definitiva, quindi, i tre ricorsi, riuniti, devono essere accolti, con il conseguente annullamento della decisione impugnata e la reiezione del deferimento della Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3, 4 e 5 li accoglie e per l’effetto annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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