F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SANDERRA LUCA SEGUITO GARA SALERNITANA/CITTÀ DI PONTEDERA DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 24.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SANDERRA LUCA SEGUITO GARA SALERNITANA/CITTÀ DI PONTEDERA DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 24.9.2013) La ricorrente propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Luca Sanderra giusta decisione del Giudice Sportivo seguito gara Salernitana/Pontedera del 22 settembre 2013 perché al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive. Il ricorrente, pur confermando i fatti come ricostruiti dal giudice di prime cure, lamenta una eccessiva sanzione in relazione ad una sola frase offensiva e non reiterate. Nel caso di specie il comportamento del Sanderra, secondo la ricorrente, non può essere considerato tale da poter giustificare l’applicazione di una sanzione così grave prevista nell’adozione di un comportamento assolutamente più violento. Il ricorrente ricostruisce poi alcune fasi degli avvenimenti in modo diverso dai referti arbitrali. Il ricorrente chiede pertanto una riduzione della sanzione in misura che sarà ritenuta di giustizia. La Corte, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi, ha valore di prova privilegiata come più volte da Essa dichiarato. Ad ogni modo, riconosce la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo troppo afflittiva in relazione al caso di specie Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno, riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Sanderra Luca a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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