F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TROFEO TIM MILAN/SASSUOLO DEL 23 LUGLIO 2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la LNP Serie A – Com. Uff. n. 8 dell’1.8.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TROFEO TIM MILAN/SASSUOLO DEL 23 LUGLIO 2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la LNP Serie A – Com. Uff. n. 8 dell’1.8.2013) Con decisione resa pubblica mediante Com Uff. n. 8 dell'1.8.2013 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti della società U.S. Sassuolo Calcio la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 con diffida “per aver suoi sostenitori, al 32° della gara, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria grida e cori espressivi di discriminazione razziale; sanzione attenuata per aver la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza (ex art. 11, modificato dal provvedimento federale di cui al Com. Uff. n. 189/A del 4 giugno 2013, e art 13 n. 1 lett. a) e b) C.G.S.”). Avverso tale decisione ha interposto reclamo la società del Sassuolo che, a sostegno della spiegata impugnazione, deduce l’insussistenza, in fatto, della condotta sanzionata. Sulla scorta delle suindicate premesse la reclamante ha, dunque, concluso per l’annullamento della sanzione applicata ovvero, in via subordinata, per la sua riduzione. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla società reclamante nel corso dell’udienza di discussione. Il reclamo e' fondato e, pertanto, va accolto. Ai fini di una compiuta ricostruzione delle emergenze istruttorie si rivela necessario un attento esame del rapporto redatto dal direttore di gara, di seguito integralmente trascritto “al 32° ero costretto a sospendere la gara per 2 minuti in quanto il giocatore n. 21 del Milan Kevin Constant dissentiva da urla di stampo razzista provenienti da parte di tribuna occupata dai tifosi del Sassuolo scagliandovi il pallone e chiedendo l’immediata sostituzione. Dopo aver fatto eseguire il messaggio di rito contro i cori razzisti, dalla stessa tifoseria veniva intonato un coro di 30 secondi “sospendete la partita”, sospendete la partita”. Ed, invero, una serena lettura del precitato referto non consente di ritenere qui predicabile la valenza fidefaciente ordinariamente riconnessa a siffatti atti, in quanto, nel caso in esame, il fatto descritto non sembra essere caduto sotto la diretta percezione del direttore di gara che, piuttosto, ne riferisce solo de relato. La vicenda – per come descritta – sembra, infatti, conosciuta dall’arbitro solo indirettamente attraverso cioè lo stesso racconto del calciatore offeso. D’altro canto, nello stesso senso sembra deporre anche la mancanza di una puntuale descrizione della condotta in contestazione, non essendo riportate nel rapporto di gara le specifiche espressioni rilevate. La rilevata omissione non consente, peraltro, sotto diverso profilo, di verificare la correttezza della qualificazione impressa alla condotta sanzionata come espressiva di discriminazione razziale. La ritenuta qualificazione del rapporto di gara come fonte di conoscenza solo indiretta consente, dunque, di valutare liberamente la notizia veicolata nel procedimento e di compararla con le ulteriori emergenze procedimentali senza un vincolo di stretta gerarchia. Nella suddetta prospettiva occorre, dunque, tener conto del fatto che – in contrasto con la versione accreditata nel rapporto di gara - risulta prodotta agli atti del procedimento una comunicazione diramata, nell’immediatezza dei fatti, dalla Questura di Reggio Emilia e con la quale venivano resi noti gli esiti di una mirata indagine condotta sul comportamento tenuto dai tifosi nel corso della gara in questione. Segnatamente, la nota in argomento ricostruisce in termini diversi l’intera vicenda qui in rilievo, in cui il pur deprecabile comportamento tenuto da alcuni tifosi del Sassuolo, puntualmente ricostruito attraverso la trascrizione delle espressioni offensive pronunciate all’indirizzo del calciatore Constant, non avrebbe però assunto connotazioni di discriminazione razziale. Va, al riguardo, apprezzata la maggior precisione della ricostruzione compendiata nella nota della Questura di Reggio Emilia rispetto a quella contenuta nel rapporto del direttore di gara che, come già sopra anticipato, non riportando nemmeno le specifiche espressioni offensive pronunciate all’indirizzo del calciatore suindicato, impedisce, in apice, la stessa possibilità di condividere la qualificazione di siffatta condotta siccome univocamente riconducibile a grida e cori espressivi di discriminazione razziale. D’altro canto, nella valutazione comparativa dei contrastanti elementi di prova acquisiti al procedimento, il Collegio non può che prendere atto del fatto che la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della sanzione qui gravata non può dirsi sufficientemente provata ed è di tutta evidenza che il dubbio ragionevole, non smentibile, non può che risolversi con l’accoglimento del reclamo. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto e, per l’effetto, va annullata la sanzione inflitta, con restituzione, altresì, della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sassuolo Calcio S.r.l. di Sassuolo (Modena) annullando la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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