F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO FC JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TROFEO TIM MILAN/JUVENTUS DEL 23 LUGLIO 2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la LNP Serie A – Com. Uff. n. 8 dell’1.8.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO FC JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TROFEO TIM MILAN/JUVENTUS DEL 23 LUGLIO 2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la LNP Serie A – Com. Uff. n. 8 dell’1.8.2013) Con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 8 dell'1.8.2013 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti della Juventus F.C. S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 con diffida “per aver suoi sostenitori, nel corso dell'esecuzione di un calcio di rigore al termine del tempo regolamentare, rivolto ad un calciatore della quadra avversaria grida e cori espressivi di discriminazione razziale; sanzione attenuata per aver la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza (ex art. 11, modificato dal provvedimento federale di cui al Com. Uff. n. 189/A del 4 giugno 2013, e art 13 n. 1 lett. a) e b) C.G.S.”). Avverso tale decisione ha interposto reclamo la Juventus che, a sostegno della spiegata iniziativa impugnatoria, deduce, anzitutto, l'incertezza del fatto in addebito, siccome non riportato nella comunicazione diramata, nell’immediatezza dei fatti, dalla Questura di Reggio Emilia e con la quale venivano resi noti gli esiti di una mirata indagine condotta sul comportamento tenuto dai tifosi nel corso della gara Juventus/Milan del 23 luglio 2013. Sotto diverso profilo, la reclamante lamenta la mancata applicazione dell'esimente di cui all'articolo 13 comma 1 C.G.S., da ritenersi pienamente configurabile in considerazione della riconoscibilità - in aggiunta alle circostanze di cui alle lett. a) e b) del medesimo articolo, già ritenute sussistenti dal giudice di prime cure - anche della circostanza di cui alla lett. e), in quanto non vi sarebbe stata "...omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società ". Nel corso dell'udienza di discussione la società reclamante ha insistito per l'accoglimento del primo motivo di doglianza, chiedendo, viceversa, che il secondo motivo di censura venisse riqualificato come richiesta di attenuazione della sanzione (e non come applicazione dell'esimente). Il reclamo e' infondato e, pertanto, va respinto. La decisione assunta dal giudice di prime cure trae alimento dal contenuto del rapporto dell'arbitro dal quale si evince che " durante i calci di rigore parte dei tifosi della Juventus urlavano buu razzisti della durata di circa 30 secondo all'indirizzo del giocatore del Milan n 12 Traore' Bokaye impegnato al tiro". La società ricorrente ha contestato la qualificazione dei fatti sanzionati come ispirati da motivazioni di discriminazione razziale sul presupposto che, nelle medesime circostanze di tempo, venivano registrati anche cori di disturbo rivolti a giocatori non di colore. A conforto del proprio costrutto la Juventus richiama i contenuti della nota diffusa dalla Questura di Reggio Emilia e relativa alle risultanze delle indagini condotte, nell'immediatezza della gara, dal gruppo tifoserie della DIGOS, secondo cui "dall'esame delle riprese audiovisive personale della DIGOS ha accertato che durante l'esecuzione dei rigori tutti i giocatori rossoneri che hanno calciato, prescindendo da colore della pelle, sono stati fatti oggetto di fischi e urla di disturbo da parte degli spettatori della curva sud, riservata ai sostenitori della compagine bianconera. Infatti, anche ai calciatori non di colore, come Mexes, Nocerino, Bonera e Zaccardo, sono stati rivolti da parte del pubblico di fede bianconera espressione di disturbo e fischi". Nella prospettazione della società reclamante la stessa manifestazione rilevata dall'arbitro, e da questi ritenuta espressione di discriminazione razziale, dovrebbe, in ragione del descritto contesto di riferimento, essere riconsiderata come espressione di mero disturbo. Il costrutto giuridico attoreo non può essere condiviso. Rileva il Collegio che i fatti, per come descritti dal Giudice nel corpo del provvedimento sanzionatorio qui in contestazione, sono compiutamente documentati, non solo nel loro verificarsi, ma anche con riferimento all’individuazione dei relativi responsabili, tenuto conto delle univoche risultanze del rapporto redatto dall'ufficiale di gara, assistito, com'è noto, da forza fidefaciente. Non residua, dunque, alcun dubbio sul fatto che siano stati intonati con la tempistica di cui al referto cori del tipo “buu – buu” all'indirizzo del calciatore di colore del Milan Traore'. Parimenti corretta deve essere ritenuta la qualificazione di tali comportamenti, trattandosi di cori e grida indirizzati nei confronti di un calciatore di colore e che, nel loro oggettivo significato quale più volto ricostruito nella giurisprudenza di questa Corte, devono essere intesi come manifestazione di discriminazione razziale. Il ricorso a quella tipologia di coro nei confronti di un calciatore di colore risponde oggettivamente, nelle intenzioni di chi procede, all'intento di porre in essere un comportamento di discriminazione razziale, e come tale viene percepito nell'opinione comune. Né la pregnante valenza rappresentativa delle descritte emergenze fattuali può ritenersi elisa dalla nota divulgata dalla Questura di Reggio Emilia, i cui contenuti sono stati sopra riportati. Ed infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla società reclamante, le sopra richiamate fonti (rapporto dell'arbitro, da un lato, e nota della Questura dall'altro) non sono tra loro in rapporto di contraddizione, atteso che il diffuso atteggiamento ostile tenuto da tifosi juventini nei confronti di tutti i calciatori del Milan impegnati nei calci di rigore, atteggiamento rilevato dalla Questura di Reggio Emilia e descritto nella mentovata nota, non esclude affatto che le manifestazioni offensive indirizzate al calciatore Traore siano state veicolate in forme diverse (Buu – buu) contraddistinte da un'oggettiva connotazione di discriminazione razziale. Analogamente non hanno pregio le residue ragioni di doglianza, alle quali, in sede di discussione, la società ricorrente ha inteso assegnare una più ridotta valenza, e cioè ai soli fini della commisurazione della pena. Sul punto, e' sufficiente notare che gli sforzi profusi dalla società, testimoniati dalle iniziative menzionate in ricorso e già apprezzati dal giudice di prime cure, non possono valere anche ai fini rivendicati in quanto assumono una valenza generica e non calibrata - in termini di sufficiente concretezza - sulla gara in questione. Pertanto, la sanzione applicata deve ritenersi proporzionata alla gravità dei fatti accertati. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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