F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 18.2.2014 INFLITTA AL SIG. MANNIELLO FRANCESCO SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso laLega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 18.2.2014 INFLITTA AL SIG. MANNIELLO FRANCESCO SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso laLega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013) Con reclamo ritualmente proposto la S.S. Juve Stabia S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al Presidente Sig. Manniello Francesco, seguito gara Juve Stabia/Virtus Lanciano del 24.9.2013, la sanzione della inibizione sino a tutto il 18.2.2014 “per avere, al termine del primo tempo, nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose; per avere inoltre, a fine gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, tentato di aggredire l'Arbitro indirizzandogli epiteti insultanti reiterando tale atteggiamento fino all'ingresso degli spogliatoi”. Con i motivi scritti la reclamante si è doluta della eccessività e spropositatezza della sanzione inflitta richiedendone una meno severa e meno afflittiva. Comportamento che era scaturito dalla controversa interpretazione di non pacifiche decisioni arbitrali, sfociato in, sia pur colorite, rimostranze prive di connotati offensivi e/o minacciosi. Concludeva, pertanto, richiedendo la rivisitazione della impugnata decisione da valutarsi in termini meno gravosi rispetto a quelli adottati in prime cure. Alla seduta dell’11.10.2013, tenutasi davanti alla C.G.F. – 1° Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Osserva, infatti, questa Corte che il grave, reiterato e plateale comportamento del Presidente Sig. Francesco Manniello posto in essere nei confronti dell'Arbitro e dallo stesso refertato, non può trovare, come assume la reclamante, giustificazione alcuna per cui del tutto corretta si appalesa l'entità della sanzione inflitta che questa Corte condivide in toto e dalla quale non intende discostarsi. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.r.l. di Castellammare di Stabia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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