F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.10.2013 INFLITTA AL SIG. MANNIELLO MARIO MIRKO SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso laLega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it
6. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.10.2013 INFLITTA AL SIG. MANNIELLO MARIO MIRKO SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso laLega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)
Con reclamo ritualmente proposto la S.S. Juve Stabia S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al dirigente Sig. Manniello Mario Mirko, seguito gara Juve Stabia/Virtus Lanciano del 24.9.2013, la sanzione della inibizione sino a tutto il 15.10.2013 “per avere, a fine gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro espressioni offensive ed ingiuriose, reiterando tale atteggiamento sino all'ingresso degli spogliatoi”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che il comportamento del dirigente de quo può definirsi come meramente irriguardoso e da sanzionarsi in misura più contenuta. Alla seduta dell’11.10.2013, tenutasi davanti alla C.G.F. – 1° Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Osserva, infatti, questa Corte che il comportamento del dirigente Sig. Mario Mirko Manniello, puntualmente refertato dall'Arbitro, non può trovare giustificazione alcuna per cui del tutto corretta si appalesa l'entità, per il vero lieve, della sanzione inflitta in prime cure che questa Corte condivide in toto e dalla quale non intende discostarsi. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.r.l. di Castellammare di Stabia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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