F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.11.2013 INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.11.2013 INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013) Con reclamo ritualmente proposto la S.S. Juve Stabia S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto all'allenatore Sig. Piero Braglia, seguito gara Juve Stabia/Virtus Lanciano del 24/09/2013, la squalifica sino al 5.11.2013 “per avere, al termine della gara Juve Stabia/Virtus Lanciano del 24/09/2013, sul terreno di gioco, spinto l'Arbitro rivolgendogli, con atteggiamento minaccioso, espressioni offensive ed ingiuriose”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito la palese eccessività e spropositatezza della sanzione rispetto ad una condotta configurabile come meramente irriguardosa e priva di qualsivoglia intento lesivo della incolumità altrui per effetto del leggerissimo contatto tra l'allenatore Braglia e l'Arbitro. Ha, pertanto, concluso chiedendo la riduzione della squalifica inflittagli anche tenutosi conto di precedenti disciplinari in analoghe fattispecie. Alla seduta dell’11.10.2013, tenutasi davanti alla C.G.F. – 1° Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione. Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Osserva preliminarmente questa Corte che la condotta del Sig. Braglia così come puntualmente refertata dall'Arbitro deve ritenersi quanto meno irriguardosa e sanzionabile con la squalifica, pur in assenza del requisito della violenza non riscontrabile nella “leggera spinta sulla spalla” ma gridando in maniera minacciosa come refertato dall'Arbitro. Ciò presuppone, ex art. 19 C.G.S., la squalifica per più giornate di gara. Ritiene, peraltro, questa Corte che la sanzione a tempo così come inflitta, ovvero “fino al 5.11.2013”, ha comportato, valutato il calendario ufficiale del Campionato, la squalifica complessiva per un numero di 6 giornate effettive di gara, di certo eccessiva e non proporzionata al reale accadimento. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.r.l. di Castellammare di Stabia (Napoli) riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Braglia Piero fino a tutto il 24.10.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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