F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO SORRENTO CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CATANIA EMANUELE SEGUITO GARA FOGGIA/SORRENTO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO SORRENTO CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CATANIA EMANUELE SEGUITO GARA FOGGIA/SORRENTO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013) La Sorrento Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 19.11.2013 con la quale in relazione alla gara tra Sorrento Calcio/Foggia del 16.11.2013 ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Catania Emanuele con la motivazione: “per comportamento offensivo verso l’Arbitro; espulso rivolgeva all’Arbitro una frase offensiva”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre ad una giornata ovvero, in subordine, a due gare effettive la ricorrente ha dedotto argomentazioni in fatto e in diritto. In particolare ha sostenuto che il comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del Direttore di gara avrebbe dovuto essere qualificato come meramente irriguardoso e non come offensivo essendosi concretato in espressioni verbali che si sarebbero tradotte in mere manifestazioni di protesta. Essa inoltre ha dedotto la sussistenza di attenuanti quali la condizione di particolare tensione in campo in quella fase della gara e la mancanza di precedenti di alcun genere in capo allo stesso calciatore. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore così come puntualmente riportato nel rapporto arbitrale, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sorrento Calcio di Sorrento (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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