F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO VICENZA CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARITATO PIERGIUSEPPE SEGUITO GARA LUMEZZANE/VICENZA CALCIO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO VICENZA CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARITATO PIERGIUSEPPE SEGUITO GARA LUMEZZANE/VICENZA CALCIO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 60/DIV del 19 novembre 2013, a seguito della gara Lumezzane/Vicenza, 1^ Divisione, del 16 novembre 2013, ha inflitto al calciatore del Vicenza Calcio Spa Piegiuseppe Maritato la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per comportamento gravemente antisportivo, in quanto simulava di aver subito un atto di violenza a gioco fermo da un avversario; alzatosi da terra si avvicinava con animosa gestualità ad un assistente arbitrale rivolgendogli reiterate frasi offensive (r.A.A.)”. Il Vicenza Calcio S.p.A., assistito dagli avvocati Vittorio Rigo e Massimo Diana, ha proposto reclamo avverso tale sanzione, sostenendo che il comportamento del calciatore non sarebbe di tale gravità da meritare la sanzione inflitta ed articolando i seguenti motivi: Difetto di potestas iudicandi del Giudice Sportivo in ordine al presunto comportamento antisportivo. Il Giudice Sportivo non potrebbe di sua iniziativa autonomamente infliggere una squalifica per “condotta gravemente antisportiva” nei confronti del calciatore. L’arbitro avrebbe comminato l’espulsione diretta ritenendo irrilevante o non commessa l’ipotizzata simulazione. Eccessiva onerosità della frase pronunciata dal giocatore nei confronti dell’Assistente. La punizione comminata sarebbe assolutamente eccessiva rispetto alla violazione effettivamente commessa. In conclusione, richiamando anche precedenti decisioni degli organi di giustizia sportiva, ha chiesto, in via principale, di ridurre la squalifica comminata limitando la stessa a due giornate, convertendo la seconda giornata in un’ammenda. In subordine, ha chiesto di ridurre la squalifica a due giornate e, in estremo subordine, di ridurre la squalifica a due giornate, convertendo la terza in un’ammenda. La Corte ritiene che il reclamo sia infondato e vada di conseguenza respinto. Dal rapporto dell’Arbitro, sig. Domenico Rocca, emerge che al 39’ del secondo tempo è stato espulso il n. 9 Maritato Piergiuseppe (Vicenza) “perché a gioco fermo insultava l’assistente Francesco Torre, allego refertino assistente per motivazione“. Dal rapporto dell’Assistente sig. Francesco Torre emerge che “al 39’ 2 T il sig. Maritato Piergiuseppe del Vicenza Calcio a seguito di un fallo di giuoco fischiato contro la sua squadra, a gioco fermo simulava una condotta violenta ai suoi danni, inesistente. Alzandosi da terra mi protestava animosamente, con gesti e testuali parole: “ma che cazzo ti guardi!! Che cazzo stai a fare qui! ma vaffanculo va’. Io puntualmente richiamavo l’attenzione del collega arbitro che provvedeva immediatamente ad allontanarlo del terreno di giuoco espellendolo”. I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi, ai sensi dell’art. 35, punto 1.1., del codice di giustizia sportiva, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. L’art. 19, comma 4, C.G.S., dispone che in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, commessa in occasione o durante la gara, al calciatore responsabile è inflitta la sanzione minima della squalifica per due giornate. Nella fattispecie, se è vero che il direttore di gara nel proprio rapporto ha fatto riferimento agli insulti rivolti dal calciatore all’assistente Francesco Torre, è altrettanto vero che allo stesso rapporto ha allegato il referto dell’assistente “per motivazione”. Ne consegue che l’arbitro ha motivato l’espulsione per relationem al rapporto dell’assistente nel quale, come detto, è stata evidenziata anche la simulazione da parte del calciatore di una inesistente condotta violenta ai suoi danni. 5 Sulla base di tale considerazione, deve essere disattesa la censura con cui la Società reclamante ha dedottoil difetto di potestas iudicandi del Giudice Sportivo in ordine al comportamento antisportivo e deve essere, di contro, ritenuta congrua la sanzione inflitta all’atleta in ragione sia del comportamente antisportivo, in quanto simulatorio, sia del comportamento ingiurioso nei confronti dell’assistente arbitrale. Alla reiezione del ricorso segue l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Vicenza Calcio di Vicenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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