F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 2 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CAMAIORE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ULIVI GABRIELE SEGUITO GARA SANCOLOMBANO/CAMAIORE CALCIO DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 2 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CAMAIORE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ULIVI GABRIELE SEGUITO GARA SANCOLOMBANO/CAMAIORE CALCIO DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013) L'A.S.D. Camaiore Calcio ha impugnato davanti a questa Corte, nell'interesse del proprio calciatore Ulivi Gabriele,la decisione con cui il Giudice Sportovo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013) ha inflitto al predetto la sanzione della squalifica per 3 giornate avendolo ritenuto responsabile di avere, in occasione dell'incontro Sancolombano/Camaiore Calcio giocato il 15.12.2013 per il Campionato di Serie D, colpito violentemente con un calcio alla caviglia un avversario dopo un contrasto di gioco, nonchè rivolto all'arbitro che lo aveva espulso pesanti espressioni ingiuriose. Lamenta l'eccessiva sproporzione fra la gravità dell'accaduto, a suo avviso da ridimensionare per entrambi le infrazioni contestate, e la valutazione fattane dal primo giudice ai fini sanzionatori e chiede, di conseguenza, una riduzione della squalifica. L'appello non ha fondamento e va respinto. Come evidenziato dalla stessa reclamante, per avere un quadro completo e corretto della vicenda disciplinare in esame, non può che farsi riferimento alla versione dell'occorso descritta nel referto arbitrale; orbene, questa non consente nè di minimizzare l'impatto dell'atto di violenza posto in essere dall'Ulivi nè di ridurre il tasso di gravità delle ingiurie profferite all'indirizzo del direttore di gara. Peraltro la ricorrente non ha, in concreto, alcuna ragione per criticare il deliberato di prima istanza rimasto ben al di sotto dal cumulo dei minimi edittali previsti per gli addebiti mossi all'incolpato dall'art.19,4° comma, lett.a) e b) C.G.S.. Rilievo, questo, che impedirebbe comunque di accedere alla richiesta di rimodulazione della squalifica. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Camaiore Calcio A.S.D. di Camaiore (Lucca). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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