F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 08 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. L.C. FIVE MARTINA FRANCA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA WINTER CUP, MARTINA FRANCA/PESCARA DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 23.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 08 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. L.C. FIVE MARTINA FRANCA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA WINTER CUP, MARTINA FRANCA/PESCARA DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 23.12.2013)
Il Giudice Sportivo presso la presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 336 del 23.12.2013, a seguito della gara WinterCup, Martina Franca/Pescara disputata il 22.12.2013, ha inflitto alla reclamante le sanzioni: - Ammenda di € 1.500,00 per corali ingiurie e minacce da parte dei propri sostenitori nei confronti degli arbitri e lancio reiterato di sputi che li attingevano in più parti del corpo. Per lancio contro i direttori di gara di due bottiglie di plastica vuote senza colpire. Perché a fine gara sostenitori locali penetravano nella zona degli spogliatoi tenendo un comportamento offensivo nei confronti della terna che reiteravano all’atto dell’abbandono dell’impianto sportivo. Perché il presidente della società a fine gara teneva un comportamento gravemente offensivo e irriguardoso nei confronti degli arbitri e degli organi federali. - Squalifica fino al 31.1.2012 inflitta al signor Cosimo Scatigna perché a fine gara inveiva contro gli arbitri proferendo ingiurie e minacce indirizzate anche agli organi federali. - Squalifica fino al 19.2.2014 inflitta al calciatore Scatigna Martino Andrea per già ammonito per condotta scorretta nei confronti di un avversario, durante il saluto di fair-play anziché dare la mano al secondo arbitro lo applaudiva platealmente in segno di scherno. Alla notifica del provvedimento di espulsione, benchè trattenuto dai propri compagni di squadra sfiorava il capo dell’arbitro con la mano senza arrecargli conseguenze fisiche. - Squalifica per 1 gara effettiva inflitta al calciatore Pinto Junior Paulo Jose per reiterate scorrettezze. Avverso tali provvedimenti la società A.S.D. L.C. Five Martina Franca ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 24.12.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa l’8.1.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. L.C. Five Martina Franca di Martina Franca (Taranto), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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