LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 126 del 13.01.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LICCIARDELLO/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 126 del 13.01.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LICCIARDELLO/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946
Con Racc.A.R. in data 22/11/2013 il sig.Giuseppe LICCIARDELLO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stata allegato I'avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso,inviata alla controparte (così come previsto
dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Giuseppe LICCIARDELLO nei confronti della Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946
S.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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